Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
A proposito della pena detentiva massima di cinque anni comminata nell’articolo 187 numero 1 va osservato quanto segue: tra l’articolo 187 e gli articoli 189 e 190 (rispettivamente, coazione sessuale e violenza carnale), come pure – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – tra l’articolo 187 e l’articolo 191 (Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) sussiste un concorso ideale in quanto tali disposizioni proteggono beni giuridici diversi. Ciò significa che nei casi in cui un atto sessuale compiuto con fanciulli costituisce contemporaneamente una coazione sessuale, una violenza carnale o un atto sessuale con persone incapaci di discernimento o inette a resistere tali disposizioni si applicano congiuntamente all’articolo 18721. Secondo l’articolo 49 capoverso 1 (Concorso di reati), per la fattispecie di base può quindi essere inflitta una pena detentiva massima di 15 anni. In caso di violenza carnale, vista la pertinente cornice edittale, è inoltre prevista una pena detentiva minima di un anno. Se la vittima non è stata costretta dall’autore e non vi sono stati nemmeno atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, è sufficiente l’attuale pena detentiva massima di cinque anni. Date queste premesse, non appare necessario attuare l’iniziativa parlamentare 03.424 Abate «Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista dall’articolo 187 CP»22, secondo cui nell’articolo 187 numero 1 occorre aumentare la pena massima a una pena detentiva di dieci anni.
3.2.2 Variante 2
Anche nella variante 2 si procede, nel numero 1, a un adeguamento redazionale dei testi tedesco e francese e si stralcia, nel numero 3, il trattamento privilegiato se la vittima ha contratto matrimonio o unʼunione domestica registrata con l’autore.
Nel nuovo numero 1bissi introduce una pena detentiva minima di un anno per i casi in cui l’autore compie un atto sessuale con un fanciullo che non ha ancora compiuto i 12 anni o lo induce a compiere un simile atto con un terzo o con un animale. L’introduzione di una pena minima corrisponde a una richiesta dell’iniziativa parlamentare 16.408 Jositsch «Pene minime per atti sessuali con minori di 16 anni», a cui le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere hanno dato seguito23.
Introducendo una pena minima si intende esprimere il fatto che un autore che abusa sessualmente di un fanciullo così piccolo compie un atto particolarmente riprovevole. L’ingiustizia dell’atto è di norma tanto più elevata quanto la vittima è più giovane.
L’articolo 187 numero 1 comprende tre varianti di fattispecie:
21 Maier Philipp, 2019, art. 187 n. 57, art. 189 n. 82 e art. 191 n. 19.
22 www.parlamento.ch > Oggetto 03.424. La CAG-N ha dato seguito all’Iv. Pa. il 22 settembre 2004.
23 www.parlamento.ch > Oggetto 16.408. La CAG-S ha dato seguito all’Iv. Pa. il 30 agosto 2016 e la CAG-N ha aderito a tale decisione il 6 aprile 2017.