Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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trattamento privilegiato, potrebbe accadere che le autorità penali definiscano in modo più restrittivo la nozione dell’atto sessuale punibile secondo l’articolo 187. Ne conseguirebbe che nella fascia più bassa degli atti attualmente punibili si avrebbero meno condanne. È quanto si vuole evitare prevedendo i «casi poco gravi».

La statistica delle sentenze penali degli ultimi anni mostra che nell’80 per cento circa delle condanne di adulti sono state inflitte, in virtù dell’articolo 187 numero 1, esclusivamente pene inferiori ai 12 mesi, fermo restando che l’età delle vittime non emerge dalla statistica. Queste pene ridotte sono riconducibili a circostanze poco gravi oppure all’applicazione di attenuanti (tentativo, scemata imputabilità, complicità).

I «casi poco gravi» sono disciplinati nel numero 1tere si riferiscono – come si evince dalla sistematica – a tutti i gruppi di età. Potrebbe sembrare strano se si prevedessero «casi poco gravi» solo per gli atti più gravi (con vittime sotto i 12 anni): occorre infatti partire dal presupposto che in linea di massima i casi «poco gravi» siano piuttosto quelli che coinvolgono vittime d’età superiore. La pena comminata nei «casi poco gravi» è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

3.3 Titolo «Offese alla libertà ed all’onore sessuali»

Nel secondo titolo «Offese alla libertà ed all’onore sessuali», nel quale rientrano i vigenti articoli 189–194 e in futuro, eventualmente, gli articoli 187a (Aggressione sessuale) e 188 (Atti sessuali con persone dipendenti), si propone di stralciare il concetto di «onore». Al giorno d’oggi l’onore sessuale, considerato accanto alla libertà sessuale, non riveste più alcun significato autonomo28.

Visto che protegge l’autodeterminazione sessuale, dal punto di vista sistematico il proposto articolo 187a va inserito nel secondo titolo. In quanto disciplina la fattispecie di base, va collocato prima dell’articolo 188. Ne consegue che l’articolo 188 non rientra più nel primo titolo «Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni», ma figura pure sotto il secondo titolo «Offese alla libertà (ed all’onore) sessuale». In definitiva ciò corrisponde alla dottrina prevalente, che parte dall’idea che la fattispecie non debba proteggere in primo luogo lo sviluppo sessuale impregiudicato bensì il diritto all’autodeterminazione sessuale dei giovani29.

28 Maier Philipp, 1994, pag. 255 seg.; Jenny Guido/Schubarth Martin/Albrecht Peter, 1997, art. 189 n. 1.

29 Maier Philipp, 2019, art. 188 n. 1 con ulteriori rimandi.