Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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3.4 Articolo 187a Aggressione sessuale
3.4.1 Situazione iniziale: diritto vigente e giurisprudenza relativa alla coazione sessuale e alla violenza carnale
Secondo il tenore della legge e la giurisprudenza del Tribunale federale, il solo fatto che l’autore agisca contro la volontà della vittima non è sufficiente per far ritenere adempiuta la fattispecie della coazione sessuale o della violenza carnale. La Corte suprema ha spiegato che la coazione sessuale non è configurata da qualsiasi costrizione o comportamento causale che porti al compimento dell’atto sulla cui base si giunga a un rapporto sessuale indesiderato o a un atto analogo alla congiunzione carnale o a un altro atto sessuale. Una pressione o coazione insufficiente ai sensi degli articoli 189 e 190 sussiste ad esempio se un uomo minaccia una donna di non parlarle più, di andare in vacanza da solo o di tradirla se si rifiuta di compiere gli atti sessuali richiesti. Sebbene anche queste conseguenze prospettate espongano la vittima a una pressione psicologica, esse non raggiungono l’intensità necessaria per i reati di violenza sessuale30. Di regola lo sfruttamento di rapporti generali di dipendenza o di amicizia non è di per sé sufficiente a configurare pressioni psicologiche rilevanti ai sensi dell’articolo 189 (o dell’articolo 190)31.
È richiesto un atto di coazione: l’autore deve costringere la vittima a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere. Il Tribunale federale non pone molto in alto l’asticella oltre la quale conferma il sussistere di una coazione. In relazione all’uso della violenza ha affermato che, a seconda delle circostanze, può già essere sufficiente un impiego di forza relativamente esiguo; è tuttavia necessario che per la vittima, date le circostanze e considerate le sue condizioni personali, non sia stato possibile, e nemmeno ragionevolmente esigibile, sottrarsi all’atto compiuto dall’autore32.
Una violazione dell’autodeterminazione sessuale contro o senza la volontà della vittima nell’ambito della quale la vittima non è costretta (art. 189 e 190), non vengono sfruttati né una dipendenza né lo stato di bisogno (art. 188, 192 e 193) e la vittima non è nemmeno incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191) può essere punita attualmente in virtù dell’articolo 198 secondo comma, prima variante di reato, come molestie sessuali mediante vie di fatto se l’autore compie l’atto sessuale sulla vittima. Non vi sono quindi lacune nella repressione del reato. Tuttavia l’articolo 198 concerne un reato perseguibile a querela di parte e una contravvenzione, di modo che la sanzione consiste unicamente nella multa. È opportuno chiedersi se ciò sia adeguato – in particolare nei casi in cui si tratta di un atto sessuale intenso come la congiunzione carnale o un altro atto sessuale che implichi una penetrazione nel corpo della vittima33. Inoltre, a seconda dei casi la punizione del colpevole potrebbe
30 DTF 131 IV 167 consid. 3.1.
31 DTF 131 IV 107 consid. 2.2.
32 Sentenza del Tribunale federale 6B_674/2011 del 13 febbraio 2012, consid. 3.
33 Sentenza del Tribunale federale 6B_436/2010 del 6 dicembre 2010; sentenza del Tribunale federale 6B_630/2014 del 20 gennaio 2015.