Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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Per TIC si intendono i mezzi di comunicazione in senso lato, fra cui radio, televisione, telefoni cellulari, smartphone, hardware e software per computer e reti, sistemi satellitari e i relativi servizi e applicazioni98.
3.12.1.3 Diritto vigente
L’adescamento di fanciulli è già ampiamente punibile secondo il diritto vigente.
Adescamento di fanciulli in senso stretto
Se un adulto si rivolge a un fanciullo o a un adolescente tramite le TIC con lo scopo di abusare sessualmente di lui in un secondo momento, può trattarsi di un tentativo punibile di compiere atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 primo comma in combinato disposto con l’art. 22) o di produrre pedopornografia (art. 197 cpv. 4 secondo per. in combinato disposto con l’art. 22), a condizione che si produca un incontro e che questo rappresenti l’ultimo passo decisivo sulla via del compimento del reato.
Il Tribunale federale si è già più volte occupato della questione del discrimine fra atto preparatorio non punibile e tentativo. È determinante segnatamente la sentenza DTF 131 IV 100: l’autore, nella chat room di un sito Internet, aveva organizzato un incontro con un presunto ragazzo di 14 anni con lo scopo di compiere atti sessuali e si era presentato nel luogo concordato all’ora stabilita. Il Tribunale federale ha affermato che la linea che delimita il tentativo di compiere atti sessuali con un fanciullo, in una simile situazione, non era ancora stata oltrepassata al momento della chat in quanto tale. L’ultimo passo decisivo, o il primo passo che va oltre i meri preparativi, e sancisce pertanto l’inizio del tentativo, sta nel fatto che il ricorrente si è presentato nel luogo di incontro concordato con la determinazione di procedere all’atto.
Adescamento di fanciulli in senso lato
Una persona può essere punibile già in occasione di una chat in Internet, dove non vi è il presupposto di un contatto fisico, se:
impone al fanciullo testi o immagini di natura pornografica (anche rappresentazioni che lo raffigurano, art. 197 cpv. 1);
induce il fanciullo a compiere un atto sessuale, anche su sé stesso (art. 187 n. 1 secondo comma); o
coinvolge il fanciullo in un atto sessuale, per esempio compiendo un atto siffatto davanti a lui oppure facendoglielo osservare (art. 187 n. 1 terzo comma).
Le mere chat con contenuti sessuali senza uno degli atti summenzionati, invece, nella maggior parte dei casi non sono punibili. Al massimo, può trattarsi di molestie sessuali mediante parole (art. 198 secondo comma). Conformemente al diritto vigente, per il perseguimento del reato è necessario presentare una querela.
98 https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie dell’informazione e della comunicazione