Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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secondo periodo, sono menzionati in modo esplicito ed esaustivo. Il principio di determinatezza è così soddisfatto.

L’adescamento di fanciulli in rete (cibergrooming) è definito come l’approccio mirato nei confronti di fanciulli e adolescenti tramite le TIC, il cui obiettivo è la preparazione di contatti sessuali in vista di un incontro fisico. In questo contesto si pone la questione se sia opportuno dichiarare il reato descritto punibile unicamente se commesso online. Secondo un principio di tecnica legislativa occorre formulare se possibile le fattispecie penali in modo neutro sotto il profilo tecnologico, ossia indipendentemente dallo strumento, dal mezzo o dall’ausilio utilizzato. Le eccezioni, ossia le norme specifiche in materia di TIC, vengono fatte soltanto se il reato può essere commesso unicamente tramite TIC, per esempio truffa informatica invece di truffa. È difficile giustificare il motivo per cui l’adescamento di fanciulli dovrebbe essere punibile soltanto se commesso tramite TIC. In linea di principio, non dovrebbe importare se un simile atto è compiuto online oppure offline. Quale atto preparatorio offline, si potrebbe immaginare che il potenziale autore si avvicini a un fanciullo (ripetutamente) per strada o al parco giochi, si guadagni la sua fiducia e a un certo punto si organizzi, ad esempio, per incontrarlo e mostrargli qualcosa oppure per mangiare insieme una torta. L’intenzione del successivo abuso sessuale rimane nascosta. Un simile comportamento, che non si verifica online ma nel mondo reale, è parimenti meritevole di pena.

Si parla di intenzione quando l’autore del reato vuole raggiungere un determinato scopo che va oltre la fattispecie oggettiva, sia che si tratti del verificarsi di un risultato, sia che si tratti della possibilità di compiere un ulteriore atto (delittuoso). Questo comporta in parte il fatto di rendere passibili di pena atti che oggettivamente rappresentano solo un tentativo o un atto preparatorio in vista della lesione effettiva del bene giuridico protetto105. L’intenzione (intima) dell’autore di abusare del minorenne in un secondo momento o di produrre pedopornografia è determinante per la de- marcazione tra comportamento lecito e comportamento punibile. Nella prassi, tale intenzione non è facile da dimostrare. Se il reato è commesso online, le chat possono almeno essere usate come prova.

3.12.2.6 Fattispecie soggettiva

I preparativi devono essere effettuati intenzionalmente (o con dolo eventuale). È inoltre necessario che l’autore li abbia intrapresi con l’intenzione di abusare di un fanciullo o di produrre pornografia.

105 Niggli Marcel Alexander/Maeder Stefan, 2019, art. 12 n. 76.