Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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3.12.2.7 Desistenza e tentativo in caso di preparativi

Desistenza

Secondo l’articolo 23, la desistenza e il pentimento attivo, con la relativa attenuazione della pena o la rinuncia alla pena, sono possibili soltanto in caso di tentativo. Poiché in questo caso si tratta della dichiarazione di punibilità dei preparativi, la desistenza dell’autore deve essere disciplinata separatamente. Ispirandosi all’articolo 260biscapoverso 2 (Atti preparatori punibili), si propone la seguente formulazione: «Chi spontaneamente desiste dal portare a termine i preparativi è esente da pena».

Agire spontaneamente significa che l’autore decide autonomamente di abbandonare il perseguimento del suo progetto, ovvero che lo fa per motivi intimi, indipendentemente dalle circostanze esterne. La qualità morale dei motivi per i quali l’autore desiste è irrilevante; la desistenza può essere motivata anche dalla paura della punizione, dalla vergogna o dalla pietà per la potenziale vittima. Chi decide di abbandonare il suo piano a causa di una circostanza esterna non agisce tuttavia spontaneamente. La desistenza comporta la rinuncia obbligatoria alla punizione se l’autore abbandona il suo piano in un momento in cui non ha ancora superato la soglia del tentativo punibile, indipendentemente dal fatto che i preparativi siano stati conclusi o meno106.

Tentativo

Nei gradi di realizzazione del reato, gli atti preparatori precedono il tentativo punibile. È quindi normale che il tentativo di preparazione non sia punibile107.

3.12.2.8 Comminatoria penale

La pena prevista è una pena pecuniaria e pertanto questa fattispecie è un delitto. Tale sanzione è adeguata rispetto a quelle previste per il tentativo o il compimento del reato.

3.12.3 Variante 2

Nella variante 2, per i seguenti motivi, si rinuncia alla creazione di una fattispecie specifica per l’adescamento di fanciulli in senso stretto.

Il diritto vigente reprime già in ampia misura gli atti preparatori per l’adescamento di fanciulli in senso stretto (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Codificare questa situazione giuridica in una nuova fattispecie separata amplierebbe solo leggermente l’attuale campo di applicazione e i vantaggi pratici

106 Engler Marc, 2019, art. 260bis n. 14 seg. con ulteriori rimandi.

107 Analogia con l’art. 260bis, cfr. Engler Marc, 2019, art. 260bis n. 17 con ulteriori rimandi.