Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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3.12.5 Diritto comparato: Austria e Germania

§ 208a del Codice penale austriaco «Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen»111 (Adescamento di minori per scopi sessuali)

Con questa disposizione il diritto penale austriaco criminalizza i comportamenti che precedono l’atto effettivo. Gli atti preparatori sono pertanto punibili.

§176 del Codice penale tedesco «Sexueller Mißbrauch von Kindern»112 (Abuso sessuale di fanciulli)

Il diritto penale tedesco reprime il fatto di prendere contatto, che rappresenta un atto preparatorio che precede il tentativo punibile stesso. Questo reato è stato oggetto di molte critiche nella dottrina giuridica tedesca poiché sancisce la punibilità a monte. Di conseguenza, il reato è consumato dopo il semplice contatto dell’autore con il minore senza che, in realtà, l’autore lo abbia necessariamente incontrato. Questa criminalizzazione in una fase così avanzata è molto sorprendente, poiché convenire un incontro fisico non è punibile dalla legge113.

3.13 Titolo della sezione «Contravvenzioni contro l’integrità sessuale»

Poiché l’articolo 197a ha un titolo della sezione numerato, l’attuale titolo della sezione per gli articoli 198 e 199 «Contravvenzioni contro l’integrità sessuale» deve essere rinumerato.

3.14 Articolo 198 Molestie sessuali

3.14.1 Modifica del titolo marginale nel testo francese

L’attuale titolo marginale della versione francese del vigente articolo 198, ossia «Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel», è lungo e non copre tutte le fattispecie previste nella disposizione. Esso viene pertanto cambiato in «Nuisances sexuelles». In tal modo corrisponde meglio alla versione in italiano («Molestie sessuali») e a quella in tedesco («Sexuelle Belästigungen»).

3.14.2 Capoverso 1

Si propone di aggiungere il termine «immagini» al secondo comma del vigente arti- colo 198. Ciò significa che una persona potrà essere molestata non soltanto mediante vie di fatto o parole impudenti, ma anche da immagini (impudenti). Questa modifica

111 www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesrecht konsolidiert > StGB.

112 www.gesetze-im-internet.de > Gesetze / Verordnungen > StGB.

113 Fontanive Karin/Simmler Monika, 2016, n. I. 1. a con rimandi.