Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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concerne in particolare la trasmissione elettronica di immagini a contenuto sessuale, che non è punibile secondo l’attuale articolo 198 secondo comma114. Trasmettere o mostrare immagini pornografiche resta comunque punibile conformemente all’articolo 197 (Pornografia).
Contrariamente alla richiesta formulata nella mozione 18.4049 Reynard «Molestie sessuali. Gravi lacune da colmare»115, il termine «scritti» non è stato aggiunto. Nel suo parere del 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha spiegato che, secondo la dottrina dominante, il fatto di inviare un SMS con una connotazione sessuale contro la volontà del destinatario non è contemplato dall’articolo 198, poiché questo riguarda, secondo l’interpretazione del momento, soltanto le parole pronunciate. Una parte della dottrina non condivide tuttavia questa opinione e detta questione non è mai stata esaminata dal Tribunale federale. Non è pertanto possibile affermare con certezza che l’articolo 198 sia inapplicabile in un caso simile.
Nel frattempo la situazione è cambiata: il Tribunale federale, nella sua sentenza 6B_69/2019 del 4 novembre 2019, ha stabilito che il tenore dell’articolo 198 secondo comma impiega il termine «parole» e comprende, consideratone il carattere polisemico, non soltanto le parole pronunciate, ma anche gli scritti e le immagini (consid. 2.3.2.).
Questo corrisponde anche ai più recenti sviluppi della dottrina. Nella 4aedizione del Basler Kommentar, Strafrecht II, pubblicata nel 2018, Isenring sostiene un’opinione diversa da quella che prevaleva nella precedente edizione del 2013. Secondo questo nuovo approccio, non sembra escluso a priori che lettere, e-mail o SMS possano, in alcuni casi, essere elementi costitutivi del reato. Secondo l’autore, non c’è dubbio che il termine «parole» possa riferirsi a parole scritte o pronunciate116. Già in precedenza, Donatsch aveva espresso il parere che le «parole» scritte rientrassero nel campo d’applicazione dell’articolo 198117.
Alla luce di queste considerazioni non è pertanto necessario inserire il termine «scritti»; appare altresì chiaro che il termine «parole» si riferisca sia alle parole pronunciate che a quelle scritte.
3.14.3 Capoverso 2
3.14.3.1 Situazione iniziale
L’iniziativa parlamentare 18.434 (Amherd) Bregy «Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni» chiede che le molestie sessuali in rete nei confronti di fanciulli siano perseguibili d’ufficio.
114 Isenring Bernhard, 2019, art. 198 n. 24; Kummer Kathrin, 2002, pag. 83.
115 www.parlamento.ch > Oggetto 18.4049. L’intervento è stato tolto di ruolo il 25 settembre 2020.
116 Isenring Bernhard, 2019, art. 198 n. 24.
117 Donatsch Andreas, 2018, § 65 pag. 588.