Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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non sarebbero certi. L’inserimento di una simile disposizione nella legge avrebbe pertanto soltanto un valore simbolico108.

Contrariamente al diritto vigente, la fattispecie di adescamento di fanciulli proposta comprende gli atti preparatori. Nella legislazione penale vigente gli atti preparatori sono dichiarati punibili soltanto in situazioni eccezionali, segnatamente per reati particolarmente gravi quali assassinio, rapina, presa d’ostaggio o genocidio (art. 260bis, Atti preparatori punibili). Contrariamente all’articolo 260bis, in materia di adescamento di fanciulli è difficile definire quali siano le «concrete disposizioni tecniche od organizzative» conformi «a un piano». Pare quindi difficile stabilire oggettivamente il momento preciso per la punibilità, con il rischio che si ponga maggiormente l’accento sull’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione.

Nella prassi non sarebbe facile dimostrare l’intenzione. Concentrandosi sull’intenzione, la norma correrebbe il rischio di sconfinare nella zona inaccettabile del diritto penale che criminalizza le opinioni e le intenzioni. Il diritto penale deve intervenire soltanto se vi è violazione di un bene giuridico protetto o se questo è seriamente messo in pericolo.

3.12.4 Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007109 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali

La Svizzera soddisfa i requisiti di cui all’articolo 23 della Convenzione di Lanzarote (Adescamento di minori per scopi sessuali). Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti a criminalizzare la proposta intenzionale di un adulto di incontrare un minorenne con l’intenzione di commettere un atto sessuale (art. 18 par. 1 lett. a della Convenzione di Lanzarote) o di produrre pedopornografia (art. 20 par. 1 lett. a della Convenzione di Lanzarote), se la proposta è seguita da atti materiali che portano a tale incontro e se la vittima non ha ancora raggiunto la maggiore età sessuale (art. 18 par. 2 della Convenzione di Lanzarote) secondo il diritto nazionale applicabile (cfr.

n. 3.12.1.3).

Ogni Stato contraente è libero di emanare norme più restrittive di quelle della Convenzione. Come esposto in precedenza, un reato specifico di adescamento di fanciulli in senso stretto, che renderebbe punibili anche gli atti preparatori, va oltre i requisiti previsti dalla Convenzione; tale reato, nella forma proposta, è conforme alla stessa. Non vi è alcun obbligo di creare una disposizione specifica che punisca l’adescamento di fanciulli o dichiari punibile una mera discussione online110.

108FF 2012 6761, in particolare 6813.

Cfr. anche Fontanive Karin/Simmler Monika, 2016, n. IV I 2. con rimandi, che si pronunciano contro una fattispecie specifica per l’adescamento di fanciulli.

109 RS 0.311.40

110 Cfr. FF 2012 6761, in particolare 6812 segg.