Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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Secondo un principio di tecnica legislativa occorre formulare se possibile le fattispecie penali in modo neutro sotto il profilo tecnologico, ossia indipendentemente dallo strumento, dal mezzo o dall’ausilio utilizzato (cfr. n. 3.12.2.5). Secondo le regole generali d’interpretazione, il tenore dell’articolo 198 – in particolare del secondo comma e seconda variante di reato (molestie sessuali mediante parole impudenti) – può trovare applicazione nell’ambito di discussioni sulle reti sociali121. Non è pertanto necessario menzionare espressamente le TIC nella presente disposizione.
Il rafforzamento della protezione dei fanciulli e degli adolescenti potrebbe essere un argomento per rendere le molestie sessuali sui fanciulli perseguibili d’ufficio. Si tenga presente, tuttavia, che i minorenni di almeno 16 anni hanno raggiunto la maggiore età sessuale secondo l’articolo 187 numeri 1 e 2. Se la differenza di età non supera i tre anni, anche i fanciulli più giovani possono essere attivi sessualmente tra loro in modo legale. Sembra quindi concepibile riconoscere ai fanciulli più grandi una certa responsabilità e permettere loro di decidere da soli se presentare una querela. La situazione è diversa per i fanciulli di età inferiore a 12 anni (cfr. 3.2.2). In questa fascia d’età è essenziale una maggiore protezione dell’integrità sessuale. È quindi immaginabile perseguire d’ufficio le molestie sessuali nei confronti di fanciulli di età inferiore a 12 anni. Questa proposta si differenzia dall’iniziativa parlamentare, che prevede il perseguimento d’ufficio delle molestie sessuali nei confronti di giovani di età inferiore ai 18 anni.
Se la vittima è un fanciullo di età inferiore ai 12 anni, si intende perseguire d’ufficio non solo l’atto di molestarlo con le parole, ma anche le molestie sessuali mediante vie di fatto ed eventualmente le molestie sessuali mediante immagini, siano tali atti commessi online oppure offline.
3.14.3.3 Variante 2
Le molestie sessuali sono una lieve violazione dell’integrità sessuale. Raramente le vittime corrono il rischio di subire un trauma psicologico significativo. Per questo motivo questo reato è punibile solo su querela. Adulti e fanciulli godono così della stessa protezione.
Nella variante 2 si rinuncia alla revisione dell’articolo 198 volta a inserirvi l’adescamento di fanciulli in senso lato e le molestie sessuali su fanciulli (in Internet), poiché una simile modifica avrebbe unicamente un effetto simbolico. Nel suo parere sulla mozione 14.3666 della CAG-N «Articolo 198 CP. Reato perseguibile d’ufficio in determinati casi»122 il Consiglio federale si è pronunciato contro la modifica dell’articolo 198 volta a introdurre il perseguimento d’ufficio delle molestie sessuali nei confronti di fanciulli e adolescenti. Nel suo rapporto del 23 aprile 2015, la CAG- S ha giustificato la sua opposizione principalmente con il fatto che l’articolo 198
121 Cfr. anche la mozione Schmid-Federer 12.3476 «Adeguamento della fattispecie di molestie sessuali nei confronti di minorenni», secondo cui alle chat in Internet dovrebbe essere applicabile detta disposizione.
122 www.parlamento.ch > Oggetti 14.3666 e 12.3476.