Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine
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riguarda casi generalmente di minore entità che non possono essere perseguiti indipendentemente dalla volontà della vittima. Secondo le sue argomentazioni, sebbene siano coinvolti dei fanciulli, i genitori hanno in qualsiasi momento la possibilità di presentare una querela e chiedere l’avvio di un procedimento. La CAG-S ha ritenuto più appropriato rinunciare al perseguimento d’ufficio, poiché un procedimento penale potrebbe rappresentare un ulteriore disagio per un minorenne. Dovrebbe quindi spettare ai genitori decidere se avviare o meno il procedimento. Ha aggiunto che sarebbe sproporzionato avviare d’ufficio un procedimento penale ogniqualvolta venga proferita una parola sconveniente. Il 18 giugno 2015 il Consiglio degli Stati ha seguito all’unanimità il parere della sua commissione giuridica.
Inoltre nella prassi sarebbe macchinoso avviare d’ufficio un procedimento penale (a causa delle chat a sfondo sessuale su Internet che non sono seguite da nessun altro atto). Data la natura del reato – discussioni tramite le TIC – è ovvio che le autorità di perseguimento penale non avviano il procedimento soltanto perché sono a conoscenza del reato, quanto piuttosto dopo che il fanciullo o i suoi genitori le hanno informate (con una querela o una denuncia). A conti fatti vi è poca differenza tra la querela e la denuncia poiché, nel 90 per cento dei casi, le autorità prendono conoscenza del reato su segnalazione della popolazione. In generale è raro che un procedimento penale sia avviato in assenza di una denuncia così come in assenza di una querela123. Il cambiamento di paradigma avrebbe pertanto poca incidenza sul perseguimento penale. Continuando a perseguire il reato a querela di parte, si dà alla vittima la possibilità di scegliere di non avviare un procedimento penale contro la sua volontà.
3.15 Titolo della sezione «Reato collettivo»
Poiché il nuovo articolo 197a ha un titolo di sezione, occorre rinumerare il titolo di sezione dell’articolo 200 «Reato collettivo».
3.16 Articolo 200 Reato collettivo
Questa disposizione viene da un lato adeguata sotto il profilo redazionale nella versione tedesca, in quanto il termine «Richter» è sostituito dal sostantivo più neutro «Gericht». Dall’altro, la formulazione potestativa è sostituita dalla formulazione imperativa, in modo che il giudice, per tener conto del maggiore grado di illiceità, deve aumentare la pena in caso di reato collettivo. Questo cambiamento non dovrebbe avere un grande impatto nella prassi, poiché il fatto che più persone agiscano insieme comporterà in tutti i casi un aumento della pena.
123 Riedo Christof, 2019, ad art. 30 n. 5 con ulteriori rimandi.