Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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Le modifiche alla disciplina delle sanzioni (entrate in vigore il 1° gennaio 2018) rispondono alla preoccupazione che i reati – e anche i reati contro l’integrità sessuale – debbano essere puniti più spesso con una pena detentiva che con una pena pecuniaria, per due motivi. In primo luogo, il campo di applicazione della pena pecuniaria è in generale più ristretto (da 360 a 180 aliquote giornaliere) e, in secondo luogo, per lasciare la possibilità di pronunciare una breve pena detentiva invece di una pena pecuniaria, per motivi di prevenzione speciale. In altri termini, il giudice può pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria se la pena detentiva appare giustificata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 41 cpv. 1 lett. a). Se si decidesse di imporre, come regola generale, unicamente pene detentive per reati contro l’integrità sessuale, questo sarebbe doppiamente in contraddizione con le decisioni del Parlamento. In primo luogo, perché il principio del primato della pena pecuniaria, difeso dopo accesi dibattiti, verrebbe annullato, e in secondo luogo perché sarebbe in contrasto con l’intenzione, respinta dal Parlamento, di infliggere una pena detentiva piuttosto che una pena pecuniaria se la pena non eccede sei mesi, e questo per ragioni di prevenzione generale.

Un abbandono generalizzato della pena pecuniaria è inutile e iniquo

Come abbiamo visto, la nuova disciplina delle sanzioni riduce chiaramente il campo di applicazione della pena pecuniaria. Questo rappresenta già un inasprimento rispetto al diritto anteriore, poiché sia il legislatore che il Tribunale federale ritengono che la pena pecuniaria sia oggettivamente una sanzione più mite rispetto alla pena detentiva131. Non pare pertanto opportuno procedere a un ulteriore inasprimento poiché, anche se il giudice può pronunciare una pena detentiva, la pena pecuniaria rimane la sua prima scelta. La nuova disciplina delle sanzioni offre un margine di manovra sufficiente per garantire soluzioni eque ed evitare che chi commette un reato venga trattato troppo favorevolmente.

Rischio di mettere a repentaglio il sistema

L’esclusione quasi totale delle pene pecuniarie per i reati sessuali aprirebbe un’inutile breccia nel sistema e rischierebbe di essere estesa ad altri reati (p. es. lesioni personali nei confronti di fanciulli o anziani), con la conseguenza che il sistema di sanzioni sarebbe messo a repentaglio.

Attendere i riscontri della prassi

Sono passati solo tre anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina delle sanzioni. È quindi opportuno seguire l’evoluzione nella prassi di queste modifiche legislative prima di apportare modifiche puntuali a decisioni di principio. In seguito sarà sempre possibile discutere eventuali cambiamenti. In un primo momento sarà necessario attendere e analizzare la giurisprudenza in questo ambito.

131 DTF 134 IV 97, consid. 4.2.2.: «La pena pecuniaria e il lavoro d’interesse generale sono sanzioni meno gravi rispetto alle pene detentive». Nella prassi, le persone condannate preferiscono però spesso le pene detentive a quelle pecuniarie.