Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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Effetti negativi
Le imprese possono essere limitate nelle loro attività o nell’uso del territorio: questo colpisce soprattutto i proprietari di immobili e terreni, le aziende agricole, forestali e di pesca nonché le imprese di infrastrutture (nei settori dei trasporti, dell’energia, del turismo).
La società può anche essere limitata nelle sue esigenze di utilizzo, per esempio attraverso la gestione dei visitatori o dei divieti.
4.3 Pregi e difetti dell’iniziativa
L’iniziativa prende le mosse da istanze popolari. A suo favore parla l’evidente necessità di intervenire per contrastare la perdita continua di specie e di spazi vitali e i conseguenti rischi per l’economia e per la società svizzera. In particolare,
l’iniziativa prevede una salvaguardia delle superfici per la biodiversità così come l’approntamento delle risorse e degli strumenti necessari a tal fine. Le richieste dell’iniziativa rispecchiano quindi le esigenze individuate dalla Convenzione sulla biodiversità e gli obiettivi definiti su tale base per la Svizzera, richiamandola
all’obbligo di mantenere gli impegni a favore della biodiversità assunti nel contesto internazionale. Si tratta inoltre di un’opportunità per colmare alcune lacune del diritto costituzionale in tema di protezione del paesaggio e dei monumenti.
In caso di accettazione dell’iniziativa le competenze esistenti e il margine di
manovra a disposizione della Confederazione e dei Cantoni sarebbero tuttavia limitati in maniera sproporzionata. In particolare per gli oggetti protetti più piccoli, la protezione assoluta dell’essenza degli oggetti (art. 78a cpv. 3), auspicata
dall’iniziativa, rappresenta infatti una restrizione eccessiva per l’economia e per diverse politiche settoriali della Confederazione e dei Cantoni.
4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
4.4.1 Biodiversità
La comunità internazionale riconosce i rischi e l’urgente necessità di intervenire in relazione alla perdita di biodiversità. Attualmente i lavori sono concentrati sulla creazione di un quadro globale per la biodiversità post-2020, che nell’ambito del piano strategico 2011-2020 e degli obiettivi di Aichi dovrà rinnovare gli accordi esistenti della Convenzione sulla biodiversità e preparare gli Stati contraenti al raggiungimento della visione 2050 «Living in harmony with nature». La
Convenzione sulla biodiversità persegue tre obiettivi di pari livello, ossia la
protezione della diversità biologica, l’utilizzazione sostenibile delle sue componenti, così come la regolamentazione dell’accesso e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche. La Convenzione sulla biodiversità non si limita dunque alla protezione della natura, bensì contempla anche altri aspetti essenziali quali l’utilizzazione sostenibile e l’equa ripartizione dei vantaggi, e quindi il potenziale economico delle risorse naturali. La Convenzione sulla biodiversità prevede inoltre che a livello nazionale siano elaborati e attuati