Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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prevede il soddisfacimento di diversi requisiti per gli interventi in zone protette d’importanza nazionale e cantonale.
Con l’articolo 78a capoverso 3, l’Iniziativa biodiversità intende rafforzare in via generale l’attuale status di protezione degli oggetti d’inventario d’importanza nazionale e cantonale. Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere ammissibili soltanto se giustificati da interessi preponderanti d’importanza nazionale, mentre gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni presuppongono interessi d’importanza cantonale o nazionale.
Nel caso di interventi rilevanti dei Cantoni sugli oggetti protetti di inventari federali nell’ambito della protezione della natura35, la normativa perseguita dall’iniziativa è già oggi ampiamente applicata in virtù dell’estesa competenza della Confederazione per l’emanazione di prescrizioni (art. 78 cpv. 4 Cost.) e dell’attuazione concreta nella LPN. Per quanto riguarda gli interventi rilevanti dei Cantoni sugli inventari federali nell’ambito della protezione del paesaggio e dei siti caratteristici36, tale normativa risulta applicata solo in misura ridotta a causa della limitata competenza della Confederazione sancita dalla Costituzione (cfr. l’art. 78 cpv. 1 e 2 Cost., art. 5 LPN). Per tali interventi deve sussistere un interesse d’importanza nazionale soltanto quando i Cantoni adempiono compiti della Confederazione (art. 6 cpv. 2 LPN). Ciò avviene soprattutto quando emanano autorizzazioni ambientali come per esempio un’autorizzazione di dissodamento, oppure quando ricevono sussidi dalla
Confederazione per un progetto. Ora i Cantoni dovrebbero applicare direttamente tale norma relativa agli interventi rilevanti anche per i loro compiti specifici, quindi in particolare nelle pianificazioni direttrici o dell’utilizzazione, così da rafforzare la protezione di questi inventari.
Oggi per gli interventi rilevanti dei Cantoni sugli oggetti protetti di inventari
cantonali non è indispensabile che sussistano interessi d’importanza nazionale o cantonale. L’iniziativa risulterebbe quindi in un rafforzamento degli inventari dei biotopi cantonali e degli inventari cantonali dei paesaggi e dei siti caratteristici.
L’iniziativa indica inoltre che l’essenza dei valori protetti deve essere conservata intatta. I promotori intendono così assicurare che non vengano sacrificati gli
elementi dell’oggetto protetto che ne hanno consentito l’iscrizione nell’inventario di protezione. Per esempio, un intervento in un IFP che causerebbe la distruzione delle zone d’acqua poco profonda che costituiscono l’essenza dei valori protetti non potrebbe essere considerato a priori per una ponderazione degli interessi. Il principio della conservazione intatta dell’essenza di un oggetto protetto implicherebbe inoltre di per sé l’impossibilità di distruggere gli oggetti protetti. Per esempio, per realizzare un progetto non sarebbe più consentito eliminare un piccolo prato secco che
35 Ordinanza sulle zone golenali del 28 ottobre 1992 (RS 451.31); ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi del 15 giugno 2001 (RS 451.34); ordinanza sui prati secchi del
13 gennaio 2010 (RS 451.37)
36 Ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali del
29 marzo 2017 (OIFP; RS 451.11); ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere del 13 novembre 2019 (OISOS; RS 451.12); ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera del 14 aprile 2010 (OIVS; RS 451.13)