Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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costituisce un oggetto d’importanza nazionale, neppure se fosse possibile sostituirlo completamente. Questa protezione rigorosa a confronto con la vigente normativa prevista dalla Costituzione è ad oggi assente sia nell’ambito della protezione della natura sia in quello della protezione del paesaggio e dei siti caratteristici (eccezion fatta per la protezione assoluta delle paludi e dei paesaggi palustri sancita dall’art. 78 cpv. 5 Cost.).

Con l’articolo 78a capoverso 4, l’Iniziativa biodiversità intende introdurre un obbligo in capo alla Confederazione di sostenere finanziariamente i Cantoni nei loro provvedimenti per la salvaguardia e per il rafforzamento della biodiversità. Sulla base della prescrizione facoltativa secondo l’articolo 78 capoverso 3 Cost., la Confederazione eroga già oggi contributi corrispondenti a favore dei Cantoni,

solitamente nell’ambito di accordi programmatici. Con la nuova normativa, la vigente «normativa facoltativa» è integrata da un obbligo esplicito di finanziamento.

Esiste al riguardo una chiara disposizione transitoria (art. 197 cpv. 12): il termine per l’emanazione di disposizioni di legge a livello di Confederazione e Cantoni è pari a cinque anni.

4 Valutazione dell’iniziativa

4.1 Valutazione degli scopi dell’iniziativa

La biodiversità in Svizzera si trova oggi in uno stato preoccupante ed è in continuo peggioramento. Si rileva una mancanza di qualità anche nel settore del paesaggio e della cultura della costruzione. La finalità di una biodiversità ricca e resistente è ampiamente accettata. Alla luce delle sfide attuali e future, la conservazione dei valori paesaggistici e di una cultura della costruzione di elevata qualità riveste notevole importanza sia per il benessere della popolazione sia per lo sviluppo dell’economia svizzera e in particolare per il turismo.

Per tali ragioni, il Consiglio federale valuta gli scopi dell’Iniziativa biodiversità in modo sostanzialmente positivo. Secondo il parere del Consiglio federale l’approccio scelto dai promotori per rafforzare la mentalità orientata alla protezione si spinge però troppo in là. La Costituzione e la legislazione applicabile garantiscono una protezione adeguata durante l’adempimento dei compiti della Confederazione.

L’obbligo vigente di considerazione degli inventari federali per i Cantoni e i Comuni è disciplinato a livello di ordinanza.37 Pur lasciando un potere discrezionale ai Cantoni e ai Comuni a causa della sua natura indiretta, tale obbligo presta comunque un contributo centrale al miglioramento della qualità degli interventi sul paesaggio e sullo spazio edificato. Al di fuori degli oggetti protetti, la promozione di una cultura della costruzione di qualità avviata dalla Confederazione è più utile di un

ampliamento della funzione di protezione degli oggetti d’inventario che

difficilmente otterrebbe il sostegno di una maggioranza politica.

37 Cfr. l’art. 8 dell’ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali del 29 marzo 2017 (RS 451.11)