Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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concernenti le superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I secondo l’articolo 58 OPD.

Articolo 73 capoverso 2 secondo periodo

L’articolo 73 capoverso 2 è integrato con disposizioni riguardanti le superfici particolarmente preziose per la promozione della biodiversità (SPB). Il secondo periodo consente al Consiglio federale di stabilire requisiti particolari per tali superfici. Questi sono stabiliti dalle disposizioni vigenti per le superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (art. 59 OPD) e dall’articolo 6a dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 [nota a piè di pagina RS 916.181] concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ORFGAA). Questa aggiunta è conforme all’articolo 18biscapoverso 1 dell’avamprogetto LPN, secondo cui le superfici per la promozione della biodiversità particolarmente preziose rientrano fra le superfici utili ai fini della protezione di animali e piante indigeni e la cui quota totale di superficie deve essere pari ad almeno il 17 per cento della superficie nazionale a partire dal 2030.

Legge federale sulla caccia

Le disposizioni seguenti sono state riprese sostanzialmente senza modifiche

dall’avamprogetto di revisione per la modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)76, respinto in votazione popolare il 27 settembre 2020.

Sostituzione di un’espressione

In tutto il corpo dell’atto «bandite federali di caccia» è sostituito con «aree federali di protezione della fauna selvatica». La modifica terminologica è legata a un cambio di strategia che segna il passaggio dal divieto di un’attività, la caccia, alla protezione della varietà di specie e di spazi vitali. Tale passaggio è già avvenuto con la

revisione della LCP del 1985 e con la revisione dell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF). Con la revisione totale della LCP del 1985 e con l’entrata in vigore della nuova ordinanza del 30 settembre 199177 sulle bandite federali di caccia, l’obiettivo legato alle bandite di caccia è stato pertanto ampliato in modo che tali zone non siano solo luoghi in cui è vietata la caccia ma possano servire anche, in particolare, per la protezione e la conservazione di mammiferi e di uccelli rari e minacciati e dei loro spazi vitali. Le 42 bandite federali di caccia che rappresentano il 3,5 per cento della superficie nazionale prestano oggi un importante contributo alla conservazione a lungo termine della diversità biologica. Il passaggio dall’esclusiva protezione contro gli interventi di caccia alla protezione contro ulteriori disturbi e interventi deve essere meglio rispecchiato attraverso la sostituzione dell’espressione non più attuale «bandite federali di caccia» con l’espressione «aree federali di protezione della fauna selvatica».

76 FF 2019 5459 e segg.

77 RS 922.31