Rapporto esplicativo OFDS
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento
(OFDS, RS 732.17)
1. Situazione iniziale
L'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli
impianti nucleari (OFDS; RS 732.17) si basa sugli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1). Con la creazione del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento il legislatore ha inteso garantire il rispetto del principio di causalità e il finanziamento dei costi di disattivazione e di smaltimento da parte di chi li genera.
Dall'adozione dell'OFDS nel 2007 vi sono state tre revisioni parziali. Nel presente progetto l'attenzione si concentra sulla seconda, entrata in vigore il 1º gennaio 2016, con la quale il Consiglio federale ha trattato questioni riguardanti la governance e la vigilanza sui Fondi. In particolare, per motivi legati alla good governance, da allora il personale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) non può più essere nominato a far parte della
Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento (Commissione) o dei comitati. Anche a titolo di compensazione per la perdita del diritto di partecipazione a tali comitati, al DATEC è stata assegnata la competenza per la determinazione delle prescrizioni per allestire lo studio sui costi e del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.
In applicazione di tale competenza, con decisione datata 12 aprile 2018 il DATEC ha elaborato una previsione sulla base dello studio sui costi 2016 e della richiesta della Commissione. Contro tale decisione i proprietari tenuti a versare contributi hanno inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale e successivamente al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha accolto il reclamo nella causa 2C_440/2019 con decisione del 6 febbraio 2020, annullando la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale e trasferendo alla Commissione la questione della fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Nella sua decisione, il Tribunale federale afferma l'illiceità della competenza del DATEC giusta l'articolo 29a capoverso 2 lettera c OFDS (ovvero la formulazione di tali previsioni di costi nel singolo caso).
Dopo aver valutato la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020, il DATEC è giunto alla conclusione che le considerazioni del Tribunale federale in merito a tale competenza del DATEC si possono riferire anche a quella relativa alla determinazione delle prescrizioni per allestire lo studio sui costi. Non da ultimo per motivi di economia procedurale, sulla base dell'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) il DATEC ha riesaminato e abrogato la sua decisione del 19 dicembre 2018 – anch'essa impugnata – concernente le prescrizioni per allestire gli studi sui costi.
2. Punti essenziali del progetto
La presente revisione ha come scopo primario l'adeguamento dell'OFDS a quanto stabilito dal
Tribunale federale con sentenza del 6 febbraio 2020, procedendo all'abrogazione delle competenze del DATEC contrarie alla legge e all'aggiornamento dei riferimenti ad esse.
Con l'occasione vengono applicate anche ulteriori modifiche all'ordinanza. Ad esempio, il processo di allestimento e verifica dello studio sui costi deve essere modificato, precisando espressamente che il comitato per il controllo dei costi dei Fondi redige un rapporto di verifica degli studi sui costi
all'attenzione della Commissione in cui chiede anche la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. La Commissione chiederà ora il parere del DATEC sullo studio sui costi e su tale rapporto di verifica prima di fissare il prevedibile ammontare dei costi.