Rapporto esplicativo OFDS

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento

(OFDS, RS 732.17)

Art. 22a

Il mandato in comune della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati viene

stabilito nell'ordinanza. Per garantire il finanziamento dei costi di disattivazione e di smaltimento il legislatore ha istituito due appositi fondi. La soluzione dettagliata descritta nel capitolo 7 della LENu – un fondo indipendente dai contributori il cui capitale non può essere alienato, costituito in pegno,

pignorato o incluso nella massa fallimentare, e responsabilità a cascata (art. 79 seg. LENu) con l'obbligo di provvedere a un versamento supplementare a carattere solidale per i costi scoperti degli altri contributori – ha segnatamente lo scopo di garantire il rispetto del principio di causalità del diritto ambientale. Il principale obiettivo perseguito dal legislatore era prevenire l'insorgere di costi scoperti di cui debba rispondere la Confederazione.

Con l'OFDS vengono precisate le disposizioni del capitolo 7 della LENu: l'OFDS deve essere

concepita con norme che permettano un accumulo del patrimonio dei Fondi sufficiente a coprire, con la massima certezza possibile, i costi di disattivazione e di smaltimento e prevengano la necessità per la Confederazione di partecipare a costi scoperti.

Di conseguenza, anche il compito fondamentale della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati deve essere quello di garantire il finanziamento dei costi di disattivazione e di

smaltimento e il rispetto del principio di causalità.

Naturalmente, l'articolo 22a può essere preso in considerazione dalla Commissione, dal comitato della Commissione e dai comitati solo in riferimento alle decisioni per le quali dispongono di discrezionalità. Fedelmente a questo articolo, devono sfruttare il loro margine d'azione in modo da garantire il

massimo rispetto possibile del principio di causalità. In conformità con il principio della prudenza,

qualora si presentino due opzioni obiettivamente equivalenti e vi sia un alto grado di incertezza va scelta l'opzione meno ottimistica. Tuttavia, il mandato in comune non va inteso nel senso di sottoporre a valutazione solo il peggior scenario possibile.

L'obiettivo non deve essere, esplicitamente, il conseguimento sistematico di un risparmio eccessivo, ferma restando l'impossibilità di escludere che si formino eccedenze o che, a causa delle incertezze, il capitale dei Fondi risulti superiore agli effettivi costi di disattivazione e di smaltimento. A parità di approcci risolutivi, la Commissione, il comitato della Commissione e i comitati devono adottare quello più prudente, con il quale si garantisce la massima certezza possibile che il patrimonio dei Fondi accumulato sia sufficiente a coprire i costi. In altre parole, va ridotto al minimo il rischio che la

Confederazione venga chiamata a rispondere di eventuali costi di disattivazione e di smaltimento scoperti.

A fini di completezza, giova ricordare che tale disposizione non limita indebitamente l'autonomia della Commissione ai sensi della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa

2C_440/2019. Per quanto riguarda la misurazione o la determinazione dei contributi, la disposizione si riferisce a una prescrizione generale/astratta del Consiglio federale, indiscutibilmente coperta dalla norma di delega di cui all'articolo 81 capoverso 5 LENu (cfr. consid. 3.3 della summenzionata

sentenza).

Art. 23

Il titolo è stato chiarito per ragioni sistematiche, tanto più considerando che ora i compiti del comitato della Commissione e dei comitati sono disciplinati nell'articolo 23a. I compiti della Commissione sono stati adattati in modo da rispecchiare la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019, cosicché la Commissione è ora competente in merito alle prescrizioni per

allestire gli studi sui costi e la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

La lettera e viene modificata perché a partire dalla terza revisione dell'OFDS le eccedenze non sono più compensate prima del conteggio finale.

L'attuale articolo 23 lettera q viene adattato alla nuova terminologia, per cui anche nell'articolo 23 lettera qbisva sancita la competenza a nominare il rappresentante dei gestori in seno al CC. Inoltre, la competenza della Commissione a coinvolgere specialisti, finora prevista dall'articolo 21 capoverso 5, viene ora disciplinata nell'articolo 23 lettera qter.