Rapporto esplicativo OFDS
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento
(OFDS, RS 732.17)
6. Commento ai singoli articoli
Art. 4 cpv. 4bis–5
Questo articolo descrive la procedura relativa alla fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Il nuovo capoverso 4bisdescrive la fase procedurale successiva alla verifica dello studio sui costi da parte dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e degli specialisti indipendenti. Questa fase del processo è già stata menzionata nel commento alla seconda revisione dell'OFDS e applicata nella verifica dello studio sui costi 2016. La verifica dello studio sui costi è coordinata e seguita dal comitato per il controllo dei costi. Una volta disponibile l'esito della verifica dell'IFSN e degli specialisti indipendenti, il comitato per il controllo dei costi esegue una propria verifica ed elabora un rapporto sintetico all'attenzione della Commissione. In concomitanza con la sua trasmissione, il comitato per il controllo dei costi chiede anche alla Commissione
amministrativa di fissare il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.
Viene qui inserito un passaggio intermedio, espresso nel capoverso 4ter: prima di decidere in merito al prevedibile ammontare dei costi, la Commissione deve richiedere al DATEC un parere sugli studi sui costi, sul rapporto di verifica e quindi anche sulla richiesta del comitato per il controllo dei costi. Il termine per la presentazione del parere è di tre mesi.
Il parere del DATEC ha carattere consultivo e non vincola la Commissione sul piano giuridico. Nel quadro della sorveglianza sui Fondi da parte del Consiglio federale, il DATEC e l'UFE seguono
comunque la preparazione e la verifica degli studi sui costi, procedendo a un proprio esame. Con questa nuova disposizione, l'esito di queste verifiche deve essere documentato dal DATEC e dall'UFE e confluire nel processo di verifica degli studi sui costi sul piano formale. Le competenze di controllo sulle unità amministrative decentrate ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) includono
implicitamente il diritto a esercitare critiche e formulare proposte (cfr. SÄGESSER, Stämpfli
Handkommentar zum RVOG, 2006, N. 50 relativo all'art. 8). Il parere costituisce pertanto una
raccomandazione giuridicamente non vincolante per la Commissione. Tuttavia, il Consiglio federale si attende che la Commissione ne prenda atto e lo consideri nella sua decisione relativa all'ammontare prevedibile dei costi.
Il capoverso 5 è stato riformulato in sintonia con la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019. Ora è la Commissione a stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Tale determinazione è l'ultima fase del processo di verifica degli studi sui costi, che avviene in seguito alla presentazione del parere del DATEC e sulla base della richiesta del comitato per il controllo dei costi, del rapporto di verifica del comitato per il controllo dei costi o delle verifiche dell'IFSN e degli specialisti indipendenti, nonché sulla base degli stessi studi sui costi.
Art. 5 cpv. 1 lett. a
La presente revisione comporta un adeguamento dei termini «Anlageausschuss» e «Kostenausschuss» nella versione tedesca. Ciò si deve alla considerazione che nella pratica tali organi non sono composti esclusivamente da membri selezionati della Commissione (come suggerirebbe strictu sensu il termine «Ausschuss») ma anche da specialisti selezionati. I membri della Commissione e gli altri membri dei comitati godono degli stessi diritti di voto e si pongono su un piede di parità anche nello svolgimento delle loro attività in seno al comitato per gli investimenti e al comitato per il controllo dei costi.
A causa di questa imprecisione linguistica nella vigente versione tedesca dell'OFDS, i termini
«Anlageausschuss» e «Kostenausschuss» vengono sostituiti rispettivamente da «Anlagekomitee» e «Kostenkomitee», ispirati alla terminologia usata nella versione francese («comité de placements» e «comité en charge des coûts») e italiana («comitato per gli investimenti» e «comitato per il controllo dei costi»). Il comitato della Commissione («Kommissionsausschuss») mantiene invece la propria denominazione, perché si tratta effettivamente di membri selezionati esclusivamente tra le fila della Commissione. Come effetto della ridenominazione di questi comitati, nella versione tedesca
dell'OFDS non viene più utilizzata la dicitura «Ausschuss», rendendo necessario l'adeguamento di