Rapporto esplicativo OFDS

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento

(OFDS, RS 732.17)

Inoltre, la prassi sinora seguita per il calcolo degli accantonamenti per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva deve essere stabilita in modo esplicito e quindi vincolante.

Le disposizioni organizzative sono state sottoposte a revisione approfondita per ragioni di chiarezza e visione d'insieme. Ora l'OFDS contiene disposizioni dettagliate sui seguenti organi: comitato della Commissione, comitato per gli investimenti e comitato per il controllo dei costi. Le nuove disposizioni erano finora contenute nel regolamento del DATEC del 27 gennaio 2016 sull'organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (RS 732.179); si tratta perciò in massima parte di diritto vigente. Poiché le principali disposizioni organizzative relative alla Commissione, al comitato della Commissione e ai comitati sono contenute unicamente nell'OFDS, è possibile disciplinarle in modo sincronizzato.

Infine, viene istituito il mandato in comune per i membri della Commissione, del comitato della

Commissione e dei comitati, con il quale i membri sono obbligati espressamente, nell'esercitare la facoltà di apprezzamento nel quadro della loro attività, a garantire sempre una grande probabilità che non rimangano costi di disattivazione e di smaltimento scoperti.

3. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Confederazione e Cantoni non sono direttamente interessati dalla presente revisione, non vengono istituiti nuovi obblighi e le modifiche non producono alcuna ripercussione finanziaria. Sebbene la Confederazione venga privata di strumenti di controllo, ora che il DATEC non è più competente a stabilire le prescrizioni per allestire lo studio sui costi e a fissare i costi, sulla base della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 tali competenze vanno comunque abrogate o non più

esercitate. L'onere aggiuntivo sostenuto dal DATEC per la verifica degli studi sui costi e la

preparazione del parere all'attenzione della Commissione è compensato dal venir meno dell'onere legato alle decisioni di definizione delle prescrizioni per lo studio sui costi e di fissazione dei costi prevedibili, attività che tra l'altro già implicava una verifica degli studi sui costi.

4. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Oltre all'abrogazione delle summenzionate competenze del DATEC, la presente revisione interessa principalmente le disposizioni organizzative del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Le nuove regole corrispondono in ampia misura al diritto vigente, finora sancito a livello di regolamento del DATEC.

Per questo motivo, le modifiche previste non hanno ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la

società.

5. Rapporto con il diritto europeo

La revisione parziale non produce alcuna ripercussione sul rapporto con il diritto europeo.