Rapporto esplicativo OFDS

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento

(OFDS, RS 732.17)

tutte le occorrenze di tale termine. Di conseguenza la formulazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a viene modificata per riflettere la nuova denominazione dei comitati e la modifica dell'articolo 22, alla cui formulazione si rifaceva finora l'articolo 5 capoverso 1 lettera a.

Art. 14 cpv. 1 lett. a

Al fine di recepire la sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020 nella causa 2C_440/2019, occorre modificare in questo articolo il riferimento alla fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento, che ora vengono stabiliti dalla Commissione stessa (cfr. commento all'art. 4 cpv. 5).

Art. 19 cpv. 3

Prima dell'introduzione della LENu, tutti i costi di smaltimento futuri venivano iscritti nel bilancio dei proprietari come accantonamenti, in conformità con i principi del Codice delle obbligazioni del

30 marzo 1911 (CO; RS 220). Di conseguenza, tali accantonamenti venivano calcolati utilizzando lo stesso modello attuariale con gli stessi parametri.

Con l'introduzione della LENu è stata operata una nuova distinzione, sulla base della normativa per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento, tra costi di smaltimento sostenuti prima e dopo la messa fuori servizio. Il Fondo di smaltimento deve garantire soltanto la copertura dei costi risultanti dopo la messa fuori servizio. Ai sensi dell'articolo 82 LENu, per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari devono essere istituiti accantonamenti

conformemente all'«articolo 669» CO e «in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di

smaltimento». La LENu sancisce perciò che gli accantonamenti contabili continuano a essere calcolati secondo gli stessi principi seguiti per gli accantonamenti del Fondo di smaltimento.

La disposizione dell'articolo 19 precisa l'articolo 82 LENu. Il nuovo capoverso 3 stabilisce

espressamente che gli accantonamenti per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio devono essere calcolati in modo analogo ai contributi con cui si garantisce il finanziamento dei costi di smaltimento dopo la messa fuori servizio. Nel modello di calcolo per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento gli accantonamenti sono costituiti annualmente in contributi uniformi,

considerando nel conto annuale i parametri volta per volta applicabili al rincaro e al reddito del capitale di cui all'allegato 1 OFDS.

Al calcolo degli accantonamenti per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori

servizio, tuttavia, continuano ad applicarsi i principi contabili del CO, come stabilito nell'articolo 82 capoverso 1 LENu1. Se, in conformità con il diritto contabile del CO, è necessaria una valutazione più prudente degli accantonamenti, occorre tenerne conto.

Art. 20, 20a e 20b

Come sopra menzionato, le disposizioni organizzative di cui alla sezione 8 dell'OFDS sono state sottoposte a un'approfondita operazione di revisione. L'innovazione più importante si trova

nell'articolo 20, che conferisce lo status formale di organo al comitato della Commissione (CC), al comitato per gli investimenti (CI) e al comitato per il controllo dei costi (CCC). Il CC, istituito con il regolamento del DATEC, sbriga gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni. Per quanto riguarda la modifica delle denominazioni tedesche «Anlageausschuss» e

«Kostenausschuss» rispettivamente in «Anlagekomitee» e «Kostenkomitee» si rimanda al commento all'articolo 5 capoverso 1 lettera a. Già in essere all'adozione dell'OFDS nel 2007, questi due comitati operano principalmente al servizio della Commissione. Il conferimento dello status di organo al

comitato della Commissione e ai comitati non introduce alcuna modifica sul piano materiale, e rende possibile una disciplina comune delle disposizioni organizzative relative ai membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati.

1 È opportuno notare che l'art. 669 CO citato nell'art. 82 cpv. 1 LENu è stato abrogato con il nuovo diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Tuttavia, tale disposizione non è stata abrogata senza sostituzione, ma aggiornata sul piano materiale con una nuova norma; il rimando contenuto nell'art. 82 cpv. 1 LENu si riferisce quindi all'art. 960e CO.