Rapporto esplicativo OFDS
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento
(OFDS, RS 732.17)
Il previgente articolo 20 viene suddiviso: le disposizioni relative alla nomina e alla durata del mandato sono ora contenute nell'articolo 20a e, come indicato, vengono stabilite nell'OFDS anche per i membri del comitato della Commissione e dei comitati. Tutti i membri del CI e del CCC e il membro proposto dai proprietari per il CC sono nominati dalla Commissione. Va notato che il CI e il CCC sono composti sia da membri della Commissione che da persone che sono solo membri di comitati. Le disposizioni organizzative devono essere le stesse per entrambe le categorie.
Finora le disposizioni applicabili ai membri dei comitati erano contenute nel regolamento, che
prevedeva per loro norme per lo più analoghe a quelle applicate ai membri della Commissione.
L'unica eccezione consiste nella limitazione della durata della funzione, in precedenza non
espressamente prevista per i membri di comitati che non sono allo stesso tempo membri della
Commissione. Ora a tutti i membri della Commissione e dei comitati si applica una limitazione della durata della funzione, in analogia a quanto disposto dall'articolo 8i dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).
L'articolo 20b non apporta nessuna novità materiale e si compone dei precedenti capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 21 e delle corrispondenti disposizioni del regolamento. L'unica novità è che tali norme vengono stabilite congiuntamente in riferimento alla nomina in seno alla Commissione e ai comitati. Essendo sempre anche membri della Commissione, i membri del comitato della Commissione sono automaticamente coperti da queste norme.
Art. 21
Del previgente articolo 21 si riporta nel nuovo articolo 21 solo la definizione delle dimensioni della Commissione, con un massimo di dieci membri per la Commissione amministrativa.
Le restanti disposizioni del precedente articolo 21 si ritrovano nel nuovo articolo 20b. Allo stesso tempo, le disposizioni relative alle dimensioni e alla composizione del comitato della Commissione e dei comitati tratte dal regolamento vengono ora inserite in questo articolo. In futuro, anche il
vicepresidente dovrà essere indipendente: si tratta di una variazione nella composizione del CC rispetto a quanto finora stabilito nel regolamento. Finora, la vicepresidenza era assunta da un membro della Commissione che rappresentava i proprietari. Di conseguenza, per mantenere la partecipazione dei proprietari in seno al CC, in futuro il quarto membro del CC non sarà il vicepresidente ma un membro della Commissione proposto dai proprietari e nominato dalla Commissione.
Art. 21a, 21b e 21c
Gli articoli 21a, 21b e 21c vengono adattati in modo che le relative disposizioni si riferiscano
direttamente anche ai membri del comitato della Commissione e dei comitati. Finora tali disposizioni si applicavano per analogia ai membri di comitati che non erano allo stesso tempo membri della
Commissione.
Art. 21d
Questo articolo coincide con il precedente articolo 18 capoversi 3 e 4 del regolamento del DATEC. In particolare, poiché recentemente sono stati avviati vari procedimenti giudiziari con il coinvolgimento dei proprietari rappresentati e del Fondo di disattivazione o del Fondo di smaltimento, il Consiglio federale reputa opportuno disciplinare a livello di OFDS i motivi di ricusazione per i rappresentanti dei proprietari.
Art. 22
Questo articolo è stato adattato per riflettere le nuove ed esplicite norme del comitato della
Commissione e dei comitati. La Commissione deve avere ancora la possibilità di istituire gruppi di specialisti e gruppi di lavoro che assistano la Commissione, il comitato della Commissione o i comitati su questioni specifiche.