Progetto

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

2Un gestore di impianti che vuole avviare un’attività secondo l’allegato 8 deve notificarlo all’UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell’attività.

3Un gestore di impianti secondo il capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 5000 tonnellate di CO2eq all’anno non è tenuto a partecipare al SSQE.

4La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all’allegato 8 e sulle emissioni di gas serra.

5L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.

Art. 46 Deroga all’obbligo di partecipare

1Un gestore di impianti secondo l’articolo 45 capoverso 1 può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.

2Un gestore di impianti secondo l’articolo 45 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno può chiedere la deroga all’obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

3Un gestore di impianti secondo i capoversi 1 e 2 deve presentare un piano di monitoraggio (art. 63) e annualmente un rapporto di monitoraggio (art. 64).

4Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo e sino al 2030.

Art. 47 Partecipazione su domanda

1Un gestore di impianti può partecipare al SSQE su domanda, se brucia vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti con una potenza termica totale di almeno 10 megawatt.

2Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta.

3La domanda deve contenere informazioni sulla potenza termica installata negli impianti e sui gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

4L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.

Art. 48 Impianti non considerati

1Nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 o 47 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.

2Su domanda, non sono considerati gli impianti seguenti nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di