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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione:

a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;

b. gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 4 dicembre 201526 sui rifiuti (OPSR).

3Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO non è

2 restituita.

Art. 49 Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 45 capoverso 1 o 47 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.

Art. 50 Decisione

L’UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all’articolo 48.

Art. 51 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

1L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 9.

2L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

a. gestori di impianti che secondo l’articolo 53 capoverso 1 hanno diritto a un’assegnazione a titolo gratuito; e

b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:

1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l’articolo 53 capoverso 2, o

2. la quantità di diritti di emissione da assegnare loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell’articolo 54.

3La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

a. di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e

b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:

1. della deroga all’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 46 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l’articolo 49,

2. di adeguamenti secondo l’articolo 54,

3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 64 cpv. 7).

26 RS 814.600