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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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3Una riduzione è considerata equivalente se le emissioni di gas serra sono ridotte annualmente del 2,2 per cento (valore obiettivo) rispetto al valore iniziale . Il valore iniziale si calcola conformemente all’allegato 17 numeri 1.1 e 1.2.
4L’UFAM stabilisce mediante decisione l’obbligo di realizzare riduzioni equivalenti.
5Un gestore di impianti che non raggiunge la riduzione annua delle emissioni del 2,2 per cento mediante provvedimenti adottati sui suoi impianti deve consegnare all’UFAM, entro il 30 aprile dell’anno successivo, diritti di emissione svizzeri per l’ammontare delle tonnellate di CO2eq emesse in eccesso.
6In caso di emissioni inferiori al valore obiettivo, la prestazione supplementare è computata per il rispetto degli obiettivi degli anni successivi al più tardi entro il 2030, fermo restando che, su richiesta, eventuali diritti di emissione consegnati in eccesso nel corso degli anni precedenti saranno ritrasferiti nel 2026 e nel 2031 nel Registro dello scambio di quote di emissioni sul conto d’origine.
7Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare le informazioni di cui al presente articolo.
Art. 81 Rilevamento dei dati e monitoraggio
1I gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione equivalente rilevano i dati necessari per determinare il valore iniziale o per adeguare i valori obiettivo. L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, verifica i dati a spese del gestore.
2I gestori devono presentare all’UFAM un piano di monitoraggio conformemente all’articolo 46 capoverso 3 e, annualmente entro il 31 marzo, un rapporto di monitoraggio.
Art. 82 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
I gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione equivalente informano senza indugio l’UFAM su:
a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’obbligo di riduzione equivalente;
b. qualsiasi modifica concernente l’obbligo di partecipare al SSQE;
c. un cambiamento del gestore degli impianti;
d. un cambiamento della cassa di compensazione AVS competente o una modifica dei numeri di conteggio AVS;
e. qualsiasi modifica dei dati di contatto.
Art. 83 Procedura in caso di emissioni al di sopra o al di sotto del valore
obiettivo
1Fatti salvi i capoversi 2 e 3, l’UFAM adegua il valore iniziale della riduzione equivalente, se nell’anno precedente le emissioni di gas serra degli impianti sono al di sopra o al di sotto del loro valore iniziale in misura superiore al 15 per cento.
2In caso di superamento, il valore iniziale è aumentato se il gestore dell’impianto dimostra che le emissioni supplementari non sono riconducibili a un’efficienza ridotta