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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Sezione 2: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni e di stoccaggio di carbonio in Svizzera o all’estero
Art. 105 Requisiti per gli attestati nazionali e internazionali
1Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali per progetti e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra se:
a. ciò non è escluso:
1. dall’allegato 19 per progetti e programmi in Svizzera;
2. dall’allegato 20 per progetti e programmi all’estero;
b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
1. non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati (mancanza di redditività);
2. è almeno conforme allo stato della tecnica;
3. prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni rispetto all’evoluzione di riferimento di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera c;
4. rispetta le altre disposizioni legali determinanti, e
5. all’estero: contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto e tale contributo è stato confermato dallo Stato partner;
c. le riduzioni delle emissioni:
1. sono dimostrabili e quantificabili, e
2. sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle riduzioni delle emissioni computabili.
d. l’attuazione del progetto non comporta alcuna rilocalizzazione delle emissioni;
e. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all’articolo 111; e
f. il progetto o il programma non è ancora terminato.
2Per i progetti o i programmi per i quali non può essere esclusa un’importante sovrastima della riduzione delle emissioni, devono essere attuati provvedimenti di accompagnamento dei progetti secondo l’articolo 108.
3In aggiunta al capoverso 1, le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono attestate solo se non riguardano emissioni di gas serra contemplate:
a. dal SSQE; oppure
b. da una riduzione equivalente (art. 80 cpv. 1).
4Per i progetti e i programmi in Svizzera correlati a un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 86 o a un obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 87, sono rilasciati attestati nazionali per riduzioni delle emissioni solo se tali riduzioni figurano come emissioni di gas serra nel rispettivo monitoraggio.
5Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.