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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Art. 164 Versamento agli assicuratori
1Le quote spettanti alla popolazione conformemente all’articolo 163 sono versate proporzionalmente agli assicuratori entro il 30 giugno dell’anno della distribuzione.
2Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che al 1°gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 163 capoverso 3.
3La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
Art. 165 Organizzazione
1Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione:
a. il numero di persone da esso assicurate che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 163 capoverso 3;
b. la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.
2Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare degli importi da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.
Art. 166 Indennizzo degli assicuratori
Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza e l’ordinanza del 12 novembre 199752 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 163 capoverso 3.
Sezione 2: Distribuzione all’economia
Art. 167 Quota spettante all’economia
La quota dei proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale spettante all’economia comprende la quota dei proventi annui stimati spettante all’economia per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima.
Art. 168 Distribuzione
1Le quote spettanti all’economia conformemente all’articolo 167 vengono distribuite dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale è compensata due anni dopo.