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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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5. da prestazioni sostitutive;

b. come spese:

1. i prelievi di cui alle sezioni seguenti;

2. gli ammortamenti degli attivi.

3Il bilancio comprende tutti gli attivi e gli impegni, nonché il capitale proprio.

4Il conto degli investimenti riporta le uscite relative agli investimenti di cui alle sezioni seguenti e le entrate relative agli investimenti.

5L’UFAM tiene la contabilità del Fondo per il clima.

Art. 176 Riserva del Fondo per il clima

1Il capitale proprio del Fondo per il clima funge da riserva. Tale riserva è finalizzata esclusivamente a coprire le fluttuazioni dei proventi. Essa può ammontare a 1000 milioni di franchi al massimo. Il capitale proprio non produce interessi.

2L’ammontare della riserva è riesaminata ogni quattro anni.

3Se la riserva supera l’importo massimo di cui al capoverso 1, l’eccedenza è ridotta nel quadriennio successivo mediante una diminuzione dell’apporto nel Fondo per il clima a favore della distribuzione all’economia e alla popolazione della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale. La parte dell’eccedenza proveniente dai ricavi delle prestazioni sostitutive e delle vendite all’asta è distribuita unicamente all’economia.

Art. 177 Importi massimi

Gli importi massimi annui di cui agli articoli 55 capoverso 3, 57 capoverso 6, 58 capoverso 3 e 83 della legge sul CO2 corrispondono ai nuovi impegni massimi da assumere annualmente.

Art. 178 Obbligo di presentare un rapporto

1Devono riferire periodicamente al competente organo d’esecuzione sull’impiego dei mezzi di cui al presente capitolo:

a. i destinatari dei mezzi; o

b. i Cantoni competenti per la ripartizione dei mezzi.

2Deve essere riferito in particolare su:

a. i costi previsti e quelli effettivi dei provvedimenti, dei progetti e dei programmi;

b. la riduzione prevista e quella conseguita delle emissioni di gas a effetto serra e i provvedimenti volti a prevenire i danni.

3L’organo d’esecuzione competente concretizza le modalità di presentazione del rapporto in una direttiva. La direttiva precisa in particolare le deroghe all’obbligo di presentare un rapporto di cui al capoverso 2 lettera b.