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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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4Le prestazioni di riduzione di cui ai capoversi 1 e 3 sono calcolate secondo le prescrizioni dell’allegato 25 numero 2.
5La domanda di restituzione va presentata all’UFAM. Gli esercenti e gli operatori di aeromobili con sede all’estero devono designare a tal fine un domicilio di recapito svizzero nel Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM.
6La domanda comprende i provvedimenti per i voli effettuati nel trimestre precedente e deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine del trimestre. Essa deve contenere le seguenti informazioni:
a. una copia della dichiarazione relativa alla tassa;
b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e la loro prestazione di riduzione;
c. per i provvedimenti di cui al capoverso 1:
1. un elenco dei carburanti fossili e dei biocarburanti acquistati per il consumo proprio per i decolli effettuati dagli aerodromi di cui all’allegato 25 numero 4;
2. informazioni sulla prestazione di riduzione netta rispetto al consumo di carburanti fossili;
d. per i provvedimenti di cui al capoverso 3: prova della sostituzione dell’aeromobile per i decolli effettuati dagli aerodromi di cui all’allegato 25 numero 4;
e. una conferma dell’esercente e dell’operatore dell’aeromobile che le informazioni sono complete e corrette.
7L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la domanda. Per l’esame della domanda coinvolge l’UFAC.
8La restituzione è versata al richiedente in base alle informazioni contenute nella domanda.
9Se la domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 6, il diritto alla restituzione decade.
10In singoli casi l’UFAM può prevedere la restituzione anche dopo la scadenza del termine, se quest’ultimo non è stato rispettato senza colpa propria.
Art. 157 Rettifica della dichiarazione relativa alla tassa e riscossione
posticipata
1Se l’esercente dell’aeromobile o, in sua rappresentanza, l’operatore dell’aeromobile constata di non aver indicato correttamente l’importo dovuto nella dichiarazione relativa alla tassa, deve notificarlo immediatamente all’UFAM.
2L’UFAM esamina la notifica e, se del caso, emana una nuova decisione di tassazione. Fattura l’importo ancora dovuto.
3Se all’esercente dell’aerodromo non è stato versato un anticipo pari alla tassa effettivamente dovuta, l’UFAM esige la differenza dalle persone soggette alla tassa secondo l’articolo 50 della legge sul CO2.