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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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2Le casse di compensazione distribuiscono le quote spettanti all’economia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione.

3Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente il termine di cui al capoverso 2.

4Le casse di compensazione distribuiscono le quote spettanti all’economia in base al salario determinante conteggiato due anni prima dell’anno di distribuzione. Lo stesso corrisponde alla massa salariale conteggiata dal datore di lavoro fino a concorrenza del guadagno massimo assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 e 4 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione53 (massa salariale AD1). Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

5Le casse di compensazione distribuiscono le quote spettanti all’economia, detraendole dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandole ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.

Art. 169 Organizzazione

1L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

2Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.

Art. 170 Esclusione ed esclusione parziale

1Secondo l’articolo 60 capoverso 4 della legge sul CO , un gestore che utilizza lo

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stesso numero di conteggio AVS per impianti aventi ubicazioni diverse è escluso dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO2 spettanti all’economia per la massa salariale dei lavoratori che lavorano in siti per cui è esentato dalla tassa sul CO2 (esclusione parziale).

2Un gestore di cui al capoverso 1, che intende ricevere una quota dei proventi della tassa sul CO2, deve comunicare alla cassa di compensazione la massa salariale rilevante in relazione all’esclusione parziale entro il termine indicato nelle istruzioni dell’UFAS.

3Se la massa salariale rilevante non è comunicata entro il termine di cui al capoverso 2, la massa salariale totale è esclusa dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO2 spettanti all’economia.

4Un gestore che non è più contemplato dall’articolo 60 capoverso 4 della legge sul CO2 ha diritto alla ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 a partire dall’anno successivo. La ripartizione è effettuata dall’UFAM. I fondi impiegati a tal fine possono provenire dai proventi della tassa sul CO2 di un altro anno.

5I gestori di cui al capoverso 4 devono fornire all’UFAM, entro tre mesi dalla data della richiesta, in particolare le seguenti informazioni:

53 RS 837.0