Progetto
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 65Fedlex · Progetto
Art. 158 Restituzione e riscossione posticipata in caso di errori relativi
all’assoggettamento all’imposta sugli oli minerali
1L’esercente dell’aeromobile o, in sua rappresentanza, l’operatore dell’aeromobile, l’UDSC o l’esercente dell’aerodromo deve comunicare all’UFAM senza indugio, ma al più tardi 90 giorni dalla constatazione, se dopo il decollo constata che:
a. è stata pagata erroneamente l’imposta sugli oli minerali e non la tassa sull’aviazione generale;
b. è stata pagata erroneamente la tassa sull’aviazione generale e non l’imposta sugli oli minerali.
2La restituzione e la riscossione posticipata sono disciplinate, per analogia, dall’articolo 156 capoversi 8-10 e dalla legislazione sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 159 Obblighi e indennizzo degli esercenti di aerodromi
1Gli esercenti di aerodromi devono presentare all’UFAM le dichiarazioni relative alla tassa del trimestre precedente entro 30 giorni dalla fine del trimestre La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema d’informazione e di documentazione dell’UFAM.
2L’UFAM emette nei confronti degli esercenti di aerodromi, sulla base delle dichiarazioni relative alla tassa, una fattura concernente gli anticipi ricevuti nel trimestre precedente.
3Gli esercenti di aerodromi informano senza indugio l’UFAM in merito agli anticipi non ricevuti e gli segnalano le persone soggette alla tassa secondo l’articolo 50 della legge sul CO2 interessate.
4Per le spese di esecuzione secondo la presente ordinanza gli esercenti degli aerodromi ricevono un indennizzo forfettario di 15 franchi per volo.
5Su domanda l’UFAM può:
a. prorogare il termine di cui al capoverso 1; o
b. consentire altri periodi di conteggio diversi dal trimestre se l’esercente dell’aerodromo dimostra in modo plausibile che la tassa riscossa non dovrebbe superare l’importo di 50 000 franchi all’anno.
Art. 160 Pubblicazione di informazioni
Sempre che siano tutelati il segreto d’affari e la personalità, l’UFAM può pubblicare:
a. i nomi delle persone soggette alla tassa secondo l’articolo 50 della legge sul CO2;
b. la somma della tassa sull’aviazione generale pagata e il relativo importo applicato per ogni persona soggetta alla tassa e aerodromo;
c. i provvedimenti attuati per ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra secondo l’articolo 156 per ogni esercente e operatore di aeromobili.