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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 179 Restituzione

Per la restituzione degli importi di cui al presente capitolo si applicano gli articoli 28- 30 della legge del 5 ottobre 199054 sui sussidi (LSu).

Art. 180 Valutazione

Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto in particolare su:

a. la riduzione delle emissioni di gas serra conseguita in Svizzera e all’estero grazie ai proventi delle tasse;

b. la prevenzione di danni dovuti al clima in Svizzera e all’estero realizzata grazie alle aste e alle prestazioni sostitutive;

c. il contributo dei proventi delle tasse al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge sul CO2;

d. l’efficienza dei mezzi impiegati;

e. l’impatto dell’impiego dei mezzi sulla creazione di valore aggiunto e sull’occupazione.

Art. 181 Esecuzione

1Il DATEC determina la struttura organizzativa del Fondo per il clima, in particolare emanando il regolamento del Fondo per il clima e designando le persone incaricate della gestione.

2D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze, emana le direttive necessarie per attuare la vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo.

Sezione 2: Principi dell’utilizzo dei mezzi finanziari conformemente all’articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO2

Art. 182 Utilizzo dei mezzi finanziari per provvedimenti di cui alle sezioni 4–

10

1Le domande di contributi per l’attuazione dei provvedimenti di cui alle sezioni 4–10 devono essere presentate all’UFE.

2Le domande sono trattate in ordine di entrata. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti o in assenza di mezzi per un provvedimento o una domanda, la domanda è respinta.

3L’assegnazione dei mezzi disponibili dipende dal fabbisogno di mezzi dei singoli provvedimenti di cui all’articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO2, dalla liquidità complessiva del Fondo per il clima e dal contributo che i singoli impieghi forniscono alla realizzazione dello scopo della legge e al raggiungimento dei valori indicativi di cui all’articolo 1 della legge sul CO2.

54 RS 616.1