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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Art. 186 Utilizzo delle risorse
Il Cantone deve utilizzare almeno l’80 per cento delle risorsederivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne56.
Art. 187 Comunicazione
1L’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici.
2Per la comunicazione dei programmi l’UFE impiega al massimo un milione di franchi all’anno.
3L’UFE stabilisce i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.
4Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi a destinazione vincolata destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO2.
Art. 188 Rendiconto
1Il rendiconto viene redatto in base all’articolo 59 OEn.
2Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.
Art. 189 Contributo complementare
1L’ammontare del contributo complementare ai singoli cantoni si calcola, conformemente all’articolo 52 capoverso 1 LEne57, in base all’efficacia del programma cantonale di promozione e all’importo del credito cantonale.
2I Cantoni ricevono, nel quadro dei mezzi a disposizione come contributo complementare secondo l’articolo 55 capoverso 4 lettera b della legge sul CO2, al massimo il triplo del credito annuo autorizzato dal Cantone per l’esecuzione del proprio programma, a condizione che tutti i Cantoni abbiano ottenuto almeno 1,5 volte il credito annuo autorizzato dal Cantone per l’esecuzione del proprio programma per una tassa sul CO2 di 96 franchi per t di CO2 e 1,8 volte per una tassa sul CO2 a partire da 120 franchi per t di CO2.
56 RS 730.0
57 RS 730.0