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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 183 Considerazione della situazione economica delle aree rurali e delle

regioni di montagna

1Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per attuare i provvedimenti di cui all’articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO2, si intende attuare almeno il 40 per cento dei provvedimenti finanziati con i mezzi finanziari disponibili nelle aree rurali e nelle regioni di montagna.

2L’adeguata considerazione della situazione economica delle aree rurali e delle regioni di montagna sarà riesaminata regolarmente alla luce dell’efficacia dei rispettivi provvedimenti.

Sezione 3: Riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici

Art. 184 Diritto ai contributi globali

1La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni contributi globali provenienti dai mezzi a destinazione vincolata secondo l’articolo 55 capoverso 1 della legge sul CO2 se

a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente provvedimenti di cui all’articolo 55 capoverso 1 della legge sul CO2.

b. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell’ordinanza del 1° novembre 201755 sull’energia (OEn);

c. i provvedimenti sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e

d. i provvedimenti sono attuati dai Cantoni in modo armonizzato.

2Non hanno diritto ai contributi globali in particolare i provvedimenti che:

a. sono attuati in imprese soggette a un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o che partecipano al SSQE;

b. sono attuati nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione per provvedimenti volontari (art. 4 cpv. 2 della legge sul CO2) al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, a meno che in tal modo non si raggiunga un’ulteriore riduzione delle emissioni;

c. beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima e in tal modo non si ottiene un’ulteriore riduzione delle emissioni.

Art. 185 Esecuzione

1I contributi globali sono versati annualmente ai Cantoni.

2La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn.

3Per le spese d’esecuzione il Cantone riceve un indennizzo pari al 5 per cento dei contributi d’incentivazione da esso accordati e computabili come quota federale

55 RS 730.01