Progetto
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 76Fedlex · Progetto
h. possibili zone per la realizzazione o lo sviluppo di reti termiche a basse emissioni di CO2;
i. allacciamenti obbligatori previsti di edifici pubblici e privati a fonti di energie rinnovabili;
j. la presenza di reti del gas esistenti: la concezione secondo cui lo sviluppo delle reti è conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica e climatica; e
k. la pianificazione e l’esecuzione di processi partecipativi.
Art. 192 Geodati
1Il Comune richiedente documenta la pianificazione energetica sulla base di geodati e di un rapporto e li mette a disposizione della Confederazione e del Cantone.
2I geodati sono accessibili al pubblico.
Sezione 5: Progetti volti all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore
Art. 193 Progetti che danno diritto a un contributo
1Ai progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 55 cpv. 2 lett. b della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 27 possono essere versati contributi dai mezzi a destinazione vincolata per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.
2Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell’allegato 27.
Art. 194 Domanda
1La domanda di contributo deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 27 numeri 3.1, 4.1 e 4.2, e contenere la prova che le domande delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie per il progetto sono state presentate integralmente alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.
2Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
3Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Nella raccomandazione all’attenzione dell’UFE il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.
4Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 196.