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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 195 Ordine di presa in considerazione

1Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione al richiedente.

2Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Art. 196 Restituzione

1Per la restituzione dei contributi si applicano gli articoli 28–30 LSu. Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l’esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.

2Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l’UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.

3Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:

a. tipo di utilizzazione previsto;

b. rapporti di proprietà e responsabili;

c. eventuali utili e loro entità.

Art. 197 Plusvalore ecologico

Il contributo dai mezzi a destinazione vincolata non compensa il plusvalore ecologico. Il calore prodotto nei processi subordinati può essere trattato come privo di emissioni.

Sezione 6: Sostituzione di riscaldamenti a combustibili fossili e di riscaldamenti a resistenza elettrica fissi

Art. 198

1Nel quadro dell’articolo 55 capoverso 2 lettera c della legge sul CO2 e nei limiti del preventivo disponibile, la Confederazione può versare contributi dai mezzi a destinazione vincolata:

a. per gli edifici abitativi: la sostituzione di un riscaldamento a combustibili fossili o di un riscaldamento a resistenza elettrica fisso a resistenza con un riscaldamento principale alimentato da energie rinnovabili versando un importo forfettario di 500 franchi per unità abitativa, tuttavia almeno 2000 franchi e al massimo 5000 franchi;

b. per le case unifamiliari e le case plurifamiliari fino a 6 unità abitative: la prima consulenza «calore rinnovabile» versando un importo forfettario di 500 franchi per generatore di calore;

c. per le comunioni di comproprietari per piani e le case plurifamiliari con più di 6 unità abitative: la prima consulenza «calore rinnovabile» versando un importo forfettario di 1500 franchi per generatore di calore;