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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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2Se il programma di promozione è gestito dal Cantone, la Confederazione e il rispettivo Cantone stipulano una convenzione sulle prestazioni. I Cantoni ricevono un’indennità pari al 5 per cento dei contributi di promozione di cui al capoverso 1 da loro accordati.

3La promozione multipla mediante provvedimenti cantonali nel quadro dell’articolo 55 capoverso 1 della legge sul CO2 è ammessa se il contributo complessivo corrisposto per un provvedimento non supera l’80 per cento dei costi d’investimento totali.

4Il contributo dai mezzi a destinazione vincolata non compensa il plusvalore ecologico. Le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite con il contributo possono essere fatte valere in altro modo.

Sezione 7: Contratti di rendimento energetico

Art. 199 Prima consulenza per progetti

1Nell’ambito di una prima consulenza per progetti relativi a contratti di rendimento energetico nel settore degli edifici, la Confederazione può versare un contributo forfettario dai mezzi a destinazione vincolata di 1500 franchi per superare problemi di liquidità.

2Un contributo per una prima consulenza secondo il capoverso 1 può essere concesso se il proprietario dell’edificio:

a. ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento secondo la LAVS59;

b. intende sostituire l’impianto di produzione di calore esistente con un nuovo impianto a energia rinnovabile (contratto di fornitura di energia);

c. intende ottimizzare il consumo di energia nelle case monofamiliari e plurifamiliari (contratto di risparmio energetico).

3La casa unifamiliare o plurifamiliare può comprendere al massimo sei unità abitative.

Art. 200 Domanda

Per la domanda di versamento di un contributo secondo l’articolo 199 deve essere presentato all’UFE il contratto di rendimento energetico.

Sezione 8: Copertura dei rischi degli investimenti nelle reti termiche

Art. 201 Copertura dei rischi delle reti termiche

1La Confederazione può accordare ai proprietari di nuove reti termiche o di ampliamenti di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore una garanzia contro i rischi proveniente dai mezzi a destinazione vincolata nel caso in cui:

a. la produzione di calore è limitata per motivi non pianificabili;

59 RS 831.10