Progetto

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 82Fedlex · Progetto

Art. 211 Domanda e inizio dei lavori

1La domanda per l’ottenimento di un contributo deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno corrente.

2La domanda deve contenere in particolare le informazioni e i documenti seguenti:

a. informazioni sull’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;

b. una descrizione del progetto indicante che sono soddisfatte tutte le condizioni per il versamento di un contributo d’investimento;

c. il permesso di costruzione passato in giudicato;

d. un elenco dettagliato dei costi d’investimento, suddivisi in costi computabili e non computabili;

e. la potenza installata (Nm3/h) prima e dopo l’investimento;

f. gas trattato previsto per anno civile prima e dopo l’investimento;

g. data prevista della messa in esercizio.

3Chi intende beneficiare di un contributo secondo l’articolo 208 può iniziare i lavori di costruzione, di ampliamento o di rinnovo solo dopo che l’UFE ha fornito una garanzia.

4Una domanda può essere presentata soltanto se è stato rilasciato un permesso di costruzione passato in giudicato.

5L’UFE può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori se, in linea di principio, attendere la garanzia comporterebbe gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà diritto a un contributo d’investimento.

6Chi inizia i lavori di costruzione, di ampliamento o di rinnovo di un impianto a biomassa senza garanzia o senza autorizzazione a iniziare anticipatamente i lavori non riceve alcun contributo.

Art. 212 Ordine di presa in considerazione

1Se sono richiesti contributi superiori ai mezzi disponibili, la priorità è data agli impianti che producono gas a partire dalla biomassa.

2Se i mezzi non sono sufficienti per tutti gli impianti di cui al capoverso 1, la priorità è data agli impianti che producono più biogas grezzo in Nm3/h per franco in proporzione al contributo.

Art. 213 Contenuto della decisione

Se dall’esame della domanda risulta che le condizioni del diritto sono adempiute e sono disponibili mezzi per prendere in considerazione la domanda, l’UFE assicura in linea di principio il contributo d’investimento e stabilisce quanto segue:

a. l’importo massimo che il contributo non può superare;

b. la data entro cui deve essere iniziata la costruzione al più tardi;

c. il piano di pagamento; e

d. il termine entro cui l’impianto deve essere messo in esercizio.