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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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b. la cessazione dell’acquisto di calore da parte di un cliente è pari ad almeno 2 MW di potenza o annualmente superiore al 40 per cento della produzione totale di calore.
2Una garanzia contro i rischi secondo il capoverso 1 lettera a è esclusa se è impiegata una fonte di calore fossile in sostituzione.
3Una garanzia contro i rischi secondo il capoverso 1 lettera b è esclusa in particolare per:
a. risanamenti energetici di edifici;
b. ottimizzazioni dei processi degli utilizzatori di calore;
c. guasto tecnico dell’impianto di generazione di calore.
4La garanzia contro i rischi vale al massimo per i primi 20 anni dalla messa in esercizio della nuova rete termica o dell’ampliamento della rete termica e dei relativi impianti di produzione di calore. A partire dal decimo anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza non saranno più accordate nuove garanzie contro i rischi.
Art. 202 Requisiti
1Una rete termica ai sensi della presente sezione trasporta calore sotto forma di acqua o di vapore ed è costituita da almeno una fonte di calore e da tre utilizzatori di calore.
2La rete termica deve essere dimensionata secondo lo stato della tecnica ed essere redditizia.
3Le dimensioni della rete termica devono corrispondere ad almeno 200 megawattora all’anno di consumo di calore e a 100 kilowatt di potenza.
4Il carico di base della fornitura di calore deve essere costituito da fonti rinnovabili o da calore residuo.
Art. 203 Contributo
1L’importo della garanzia contro i rischi ammonta al massimo al 50 per cento della perdita, ma a 5 milioni di franchi al massimo, qualora si verifichi un evento di cui all’articolo 201 capoverso 1.
2Per la determinazione dell’importo della garanzia contro i rischi sono determinanti in particolare:
a. i costi di un impianto sostitutivo in caso di limitazione della produzione di calore;
b. la durata residua di ammortamento della rete termica o di parti di essa;
c. il consumo medio di calore perso; e
d. l’eventuale possibilità di vendita alternativa del calore.
Art. 204 Domanda
1La domanda di garanzia dei rischi deve essere presentata all’UFE prima della costruzione o dell’ampliamento della rete termica e dell’impianto di produzione di calore.