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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 214 Notifica della messa in esercizio

Dopo la messa in esercizio deve essere presentata all’UFE una notifica di messa in esercizio che deve contenere almeno le informazioni e i documenti seguenti:

a. la data della messa in esercizio;

b. il verbale di collaudo; e

c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 215 Notifica della conclusione dei lavori

Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio deve essere presentata all’UFE una notifica di conclusione dei lavori che deve contenere le informazioni e i documenti seguenti:

a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili; e

c. la produzione di gas del primo anno d’esercizio completo.

Art. 216 Versamento scaglionato

1Il contributo d’investimento è versato in più tranche.

2La prima tranche è versata al più presto all’inizio dei lavori. Se è stato autorizzato l’inizio anticipato dei lavori secondo l’articolo 211 capoverso 5, il primo versamento è effettuato al più presto in presenza di una garanzia secondo l’articolo 213.

3L’ultima tranche può essere versata solo dopo la notifica della conclusione dei lavori. Fino alla notifica della conclusione dei lavori può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo stabilito nella garanzia di cui all’articolo 213.

4Se la produzione di gas al momento della notifica della conclusione dei lavori è inferiore alla produzione indicata nella domanda, l’ultima tranche del contributo d’investimento può essere ridotta proporzionalmente.

Art. 217 Plusvalore ecologico

Il contributo dai mezzi a destinazione vincolata non compensa il plusvalore ecologico. Il gas rinnovabile può continuare a essere trattato come tale.

Sezione 11: Tecnologie per la riduzione delle emissioni di gas serra

Art. 218 Fideiussione

1Con i proventi della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale, la Confederazione promuove tecnologie volte a ridurre le emissioni di gas serra dai mezzi a destinazione vincolata. Essa fornisce la garanzia per mutui per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 56 della legge sul CO2 a condizione che:

a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;

b. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e