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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Art. 221 Esecuzione
1Il DATEC istituisce un comitato di fideiussione e una segreteria per la gestione delle fideiussioni. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l’organizzazione.
2Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all’indirizzo dell’UFAM.
3Alla segreteria incombe in particolare l’esame delle domande di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all’articolo 220. Essa riferisce al comitato direttivo del Fondo per il clima sulle attività e sulla situazione finanziaria nell’ambito della promozione delle tecnologie per la riduzione dei gas serra.
4La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell’allegato dell’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM). L’emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione.
Sezione 12: Provvedimenti volti a ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero
Art. 222 Promozione di innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico in
Svizzera
1Su domanda, l’UFAM può versare contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata per provvedimenti in Svizzera volti a sperimentare e sfruttare innovazioni rilevanti dal punto di vista climatico con un notevole potenziale di riduzione dei gas serra.
2La domanda deve contenere in particolare indicazioni su:
a. la prevista riduzione delle emissioni di gas serra;
b. il carattere innovativo;
c. l’orizzonte temporale dell’attuazione e degli effetti;
d. il potenziale di mercato e la creazione di valore aggiunto in Svizzera;
e. la forma organizzativa; e
f. il finanziamento.
3L’UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.
Art. 223 Decisione e versamento
1L’UFAM decide, sulla base delle domande, in merito alla promozione dei provvedimenti.