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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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2La promozione multipla mediante provvedimenti cantonali volti a promuovere l’infrastruttura di base è ammessa se il contributo complessivo corrisposto per un provvedimento non supera l’80 per cento dei costi d’investimento totali.
Sezione 10: Impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili
Art. 208 Impianti aventi diritto
1La Confederazione può versare un contributo dai mezzi a destinazione vincolata per la costruzione di impianti che producono biocombustibili o biocarburanti allo stato gassoso se
a. il fabbisogno energetico dell’impianto in energia elettrica e termica è coperto dalla produzione propria di gas rinnovabile o dall’impiego di energie rinnovabili;
b. il gas rinnovabile soddisfa i requisiti ecologici e sociali che giustificherebbero un’agevolazione fiscale per i biocarburanti secondo l’articolo 12b della legge sull’imposizione degli oli minerali60.
2Non hanno diritto a un contributo secondo il capoverso 1:
a. gli impianti pubblici di depurazione delle acque (IDA);
b. gli impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità di cui all’articolo 19 LEne61 o che beneficiano di un contributo d’investimento di cui all’articolo 24 LEne;
c. gli impianti che negli ultimi dieci anni hanno beneficiato di un contributo d’investimento secondo il capoverso 1.
Art. 209 Costi computabili
1Sono computabili i costi per i componenti dell’impianto destinati alla produzione e per il trattamento del biogas grezzo.
2Non sono computabili i costi per i componenti dell’impianto concernenti:
a. il ricevimento delle materie prime e il pretrattamento;
b. il post-trattamento dei residui e dei sottoprodotti;
c. l’immissione nella rete del gas;
d. l’utilizzo diretto del gas rinnovabile come combustibile o carburante.
Art. 210 Contributo
1Il contributo per gli impianti ammonta al 60 per cento dei costi d’investimento computabili, ma al massimo a 6 milioni di franchi.
2I contributi inferiori a100 000 franchi non sono versati.
60 RS 641.61
61 RS. 730.0