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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo.

2La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 193462 sulle banche o da un altro mutuante idoneo.

3La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Essa può ammontare a cinque milioni di franchi al massimo.

Art. 219 Garanzia della fideiussione

1L’UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 218.

2La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:

a. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;

b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;

c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;

d. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all’articolo 218.

3L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.

4In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.

Art. 220 Obbligo di notifica e rapporto

1Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all’UFAM per tutta la durata della fideiussione:

a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;

b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

2Presenta ogni trimestre all’UFAM un rapporto su:

a. lo stato del mutuo garantito;

b. l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e

c. la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

3Fa pervenire ogni anno all’UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.

62 RS 952.0