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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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2Deve essere presentato all’UFE un rapporto entro 60 giorni da un evento di cui all’articolo 201 capoverso 1.

Sezione 9: Installazione di infrastrutture di ricarica negli edifici con più unità abitative

Art. 205 Installazione di un’infrastruttura di ricarica

1La Confederazione può versare contributi dai mezzi a destinazione vincolata destinati all’infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici in edifici con più unità abitative per l’installazione di una nuova infrastruttura di base accessibile a privati e di nuove stazioni di ricarica se:

a. l’infrastruttura di base o le stazioni di ricarica dispongono di un sistema di gestione della domanda di energia;

b. le stazioni di ricarica sono interattive e consentono una gestione della domanda di energia; e

c. l’energia elettrica per le stazioni di ricarica proviene esclusivamente da energie rinnovabili.

2Per edificio con più unità abitative s’intende un immobile con almeno tre unità abitative.

3Per infrastruttura di base s’intende un’infrastruttura elettrica fissa collegata a un edificio, alla quale possono essere allacciate le singole stazioni di ricarica.

4Per stazione di ricarica s’intende la singola stazione di ricarica allacciata all’infrastruttura di base per l’approvvigionamento di energia elettrica di un veicolo elettrico.

Art. 206 Contributo

1La promozione ammonta complessivamente ad almeno 2200 franchi per domanda e ad al massimo 10 000 franchi per edificio con più unità abitative.

2I singoli contributi ammontano al massimo a:

a. per l’infrastruttura di base: 400 franchi per parcheggio collegato all’energia elettrica;

b. per la stazione di ricarica: 500 franchi per ogni stazione di ricarica.

3Nell’ambito dei contributi minimi e massimi di cui al capoverso 1, le stazioni di ricarica e l’infrastruttura di base possono essere promosse singolarmente o in combinazione.

Art. 207 Esecuzione

1Se il programma di promozione è gestito dal Cantone, la Confederazione e il rispettivo Cantone stipulano una convenzione sulle prestazioni. I Cantoni ricevono un’indennità pari al 5 per cento dei contributi di promozione di cui all’articolo 206 da loro accordati.