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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Art. 226 Contributi per provvedimenti all’estero

1La competente unità amministrativa può, previa consultazione dei servizi federali interessati, versare contributi provenienti dal Fondo per il clima per provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra all’estero se tali provvedimenti sono attuati:

a. in collaborazione con altri Stati;

b. da istituzioni private o pubbliche; o

c. da organizzazioni internazionali.

2I contributi di cui al capoverso 1 possono assumere in particolare la forma dei seguenti strumenti finanziari:

a. sovvenzioni;

b. sovvenzioni rimborsabili;

c. depositi in fondi privati, pubblici o misti;

d. mutui senza interessi, con interessi o di grado posteriore;

e. conferimenti di capitale proprio o di rischio;

f. garanzie di credito o di prestazione;

g. linee di credito;

h. strumenti assicurativi;

i. partecipazioni a società veicolo.

3L’UFAM stabilisce mediante direttive, in collaborazione con l’AFF e previa consultazione dei servizi federali interessati, le modalità dell’impiego degli strumenti finanziari di cui al capoverso 2.

Sezione 13: Provvedimenti volti a una diminuzione diretta delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 227 Contributi per provvedimenti nel trasporto aereo

1L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può versare contributi per provvedimenti in Svizzera e all’estero volti a una diminuzione diretta delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo. Tra questi provvedimenti si annoverano in particolare:

a. la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la messa in scala e la diffusione di biocarburanti sintetici;

b. la ricerca e la diffusione di biocarburanti prodotti da biomassa;

c. lo sviluppo di procedure di volo più efficienti per ridurre il consumo di carburante.

2I provvedimenti sono sostenuti con un’aliquota di contribuzione fino all’80 per cento.

3L’entità del sostegno della Confederazione dipende in particolare dall’adempimento dei seguenti criteri:

a. la maggiore riduzione possibile a lungo termine di emissioni di gas serra;