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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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b. il maggior grado possibile di innovazione;

c. la partecipazione di imprese che creano un valore aggiunto in Svizzera;

d. un elevato potenziale di applicazione e una grande probabilità di successo;

e. la presenza di partner lungo l’intera catena di sviluppo; o

f. l’efficienza dei costi a lungo termine per quanto riguarda l’impatto climatico.

4L’UFAC stabilisce l’applicazione dei criteri di cui al capoverso 3 nella Strategia per lo sviluppo, la promozione e l’impiego di carburanti per l’aviazione sostenibili.

5Se il sostegno della Confederazione supera i 10 milioni di franchi nel singolo caso, l’UFAC decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

6Se in un anno i mezzi di cui all’articolo 57 capoverso 2 della legge sul CO non sono

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sufficienti a soddisfare tutte le domande di contributo, sono prese in considerazione quelle che hanno il potenziale per contribuire alla maggiore riduzione delle emissioni a lungo termine.

7Nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 1, l’UFAC provvede al coordinamento e all’interconnessione tra le singole fasi di sviluppo e al trasferimento di conoscenze relative a innovazioni rilevanti per il clima nella società e nell’economia.

8Esso può impiegare mezzi sotto forma di ricerca dell’amministrazione per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo.

9L’UFAC può coinvolgere esperti esterni per decidere sull’impiego dei mezzi.

10L’UFAC può stipulare accordi con associazioni del settore aeronautico.

Art. 228 Domanda

1Le domande di contributi devono essere presentate all’UFAC.

2Le domande devono contenere tutte le informazioni e tutti documenti necessari alla verifica del provvedimento, in particolare:

a. i costi del progetto e l’importo richiesto;

b. le riduzioni delle emissioni di gas serra che devono essere conseguite mediante il provvedimento;

c. il periodo nel corso del quale l’effetto convenuto è raggiunto.

3L’UFAC stabilisce le modalità in direttive.

Art. 229 Gare pubbliche

1La competente unità amministrativa può mettere a concorso provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra del trasporto aereo.

2Essa può stabilire l’oggetto della promozione ed escludere determinati settori o applicazioni dalla promozione, nonché limitare gli importi della promozione per singolo progetto o programma.

3Il bando include almeno le seguenti indicazioni:

a. la descrizione tematica dell’oggetto della promozione;

b. il termine per la presentazione delle domande;