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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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c. le condizioni di partecipazione;

d. i criteri di valutazione e di selezione;

e. indicazioni sul preventivo del bando, sull’importo massimo e minimo della promozione per provvedimento e sulle modalità di pagamento.

Sezione 14: Provvedimenti di riduzione dei Cantoni, dei Comuni e delle loro piattaforme

Art. 230 Oggetto

1Su domanda, l’UFAM può versare ai Cantoni, ai Comuni e alle loro piattaforme contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata per provvedimenti volti a ridurre efficacemente le emissioni di gas serra.

2Con piattaforme dei Comuni s’intendono attività concordate a livello intercomunale.

Art. 231 Domanda

1La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFAM entro il 31 ottobre dell’anno precedente.

2La domanda deve contenere in particolare indicazioni su:

a. i provvedimenti previsti;

b. il calendario di attuazione dei provvedimenti previsti;

c. le riduzioni delle emissioni di gas serra che devono essere conseguite mediante i provvedimenti.

3I Cantoni presentano inoltre la prova di un credito richiesto o autorizzato per il relativo provvedimento.

Art. 232 Decisione e versamento

1L’UFAM decide, sulla base delle domande, in merito al versamento dei contributi.

2Ricevono un contributo i provvedimenti che presentano il miglior rapporto costibenefici in relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra.

3L’UFAM garantisce i contributi ai Comuni e alle loro piattaforme mediante decisione. Nella decisione sono stabiliti:

a. l’importo dei contributi;

b. i costi computabili.

4I contributi ai Cantoni sono accordati globalmente sulla base di un accordo di programma tra l’UFAM e la competente autorità cantonale. Sono in particolare oggetto dell’accordo di programma:

a. i provvedimenti da adottare

b. l’importo dei contributi globali negoziati tra l’UFAM e il Cantone;