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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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2Il versamento finale dei contributi avviene sempre nel primo trimestre dell’anno successivo, in base alla prestazione effettivamente fornita. A tal fine l’impresa di trasporto presenta all’UFT un rapporto annuale concernente in particolare le corse effettuate e il grado di sfruttamento effettivo.
Art. 236 Decisione
1L’UFT garantisce i contributi mediante decisione.
2Nella decisione stabilisce:
a. l’importo dei contributi;
b. le condizioni da rispettare;
c. le modalità di comunicazione delle cifre da parte dell’impresa di trasporto; e
d. le modalità di versamento dei contributi.
Sezione 16: Provvedimenti volti a prevenire i danni
Art. 237 Promozione dei provvedimenti di adattamento
1L’UFAM può versare contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata di cui all’articolo 53 capoverso 3 della legge sul CO2 per provvedimenti di adattamento, in particolare volti a prevenire:
a. danni alla salute causati da ondate di calore;
b. danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai;
c. danni alle persone e alle cose causati da inondazioni più frequenti e intense e dall’aumento del ruscellamento superficiale;
d. danni all’agricoltura e all’economica forestale causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati;
e. danni alla biodiversità dovuti a cambiamenti, provocati dal clima, degli spazi vitali e della composizione delle specie.
2Sono promossi soltanto provvedimenti di adattamento conformi agli obiettivi e ai principi della strategia del Consiglio federale «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera».
3A tal fine, l’UFAM mette regolarmente a concorso, tenendo conto dei mezzi disponibili, provvedimenti di adattamento limitati nel tempo per evitare danni a persone o cose di notevole valore.
Art. 238 Procedura
1Gli articoli 224–225 si applicano per analogia ai bandi di concorso per provvedimenti di adattamento.
2Il finanziamento non può superare il 50 per cento dei costi dei provvedimenti di adattamento.