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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Capitolo 14: Formazione, perfezionamento e informazione
Art. 239 Promozione della formazione e del perfezionamento
1L’UFAM, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l’articolo 1 della legge del 13 dicembre 200263 sulla formazione professionale, promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima.
2Esso concede, nel quadro dei crediti autorizzati, aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento.
Art. 240 Informazione
L’UFAM informa il pubblico in particolare su:
a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero, nonché per aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;
c. i provvedimenti per il superamento delle conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.
Capitolo 15: Esecuzione
Art. 241 Autorità esecutive
1L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–10 e l’allegato 12 numero 2.1.
2L’UFE esegue le disposizioni concernenti:
a. la riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti; in tale ambito è assistito dall’USTRA.
b. il finanziamento per la riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici secondo gli articoli 182–217.
3L’UFAC esegue le disposizioni concernenti la tassa sul CO e comunica all’UFAM
2
le modifiche relative alla riscossione dell’imposta sugli oli minerali per i voli interessati dalla tassa sull’aviazione generale.
4L’UFAM, d’intesa con l’UFE, esegue le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni in Svizzera e alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra.
5L’UFAM esegue le disposizioni sulla concessione di aiuti finanziari per provvedimenti volti a ridurre in misura sostanziale le emissioni di gas serra in Svizzera e all’estero secondo gli articoli 222–224 capoverso 1 lettere a e b. Al riguardo è supportato da altre unità amministrative interessate.
6L’UFAC esegue le disposizioni sulla concessione di aiuti finanziari per provvedimenti volti a ridurre direttamente le emissioni di gas serra del trasporto aereo.
63 RS 412.10