Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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positiva a processi e prodotti innovativi, nonché evitare danni causati dai cambiamenti climatici. Questi mezzi sono impiegati secondo il criterio dell’efficacia dei provvedimenti sovvenzionati. Inoltre, deve essere assicurata un’adeguata promozione della ricerca e dell’innovazione, in particolare nel campo dell’aviazione (art. 53 cpv. 4 legge sul CO2). Per ottenere una maggiore flessibilità nell’impiego dei mezzi, il Parlamento ha creato, con il Fondo per il clima, un fondo ai sensi dell’articolo 52 della legge federale sulle finanze della Confederazione.

I mezzi a destinazione vincolata possono essere versati nel Fondo per il clima oppure impiegati per aumentare i crediti esistenti nei conti della Confederazione. Per il periodo fino alla fine del 2024 il Consiglio federale fissa annualmente gli importi massimi per l’impiego dei mezzi a disposizione. A partire dal 2025, il Parlamento deciderà ogni quattro anni gli importi massimi (art. 54 cpv. 1 e art. 83 legge sul CO2). Il Consiglio federale presenta ogni anno un rapporto all’Assemblea federale sull’impiego dei mezzi, tra l’altro nell’ambito del consuntivo, e valuta l’evoluzione del Fondo ogni quattro anni (art. 54 cpv. 2 e art. 59 legge sul CO2). Il Fondo per il clima è gestito nel Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Esso non deve indebitarsi e deve costituire riserve adeguate.

I primi mezzi sono versati nel fondo per il clima o iscritti direttamente a preventivo presso gli uffici federali competenti per l’anno 2022. Tuttavia, gli aiuti finanziari non potranno essere concessi sin dall’inizio per tutte le finalità di promozione previste. Strumenti più complessi, come nuovi strumenti di fideiussione o modelli di partecipazione, necessitano di una fase preliminare più lunga. Il Fondo per il clima sarà pertanto istituito progressivamente su più anni, la presente revisione totale dell’ordinanza sul CO2 non copre ancora tutte le possibilità di promozione. Già dal 2022 saranno disponibili gli strumenti esistenti che saranno integrati nel Fondo per il clima (ad es. il Programma Edifici o l’attuale fondo per le tecnologie), i contributi diretti a fondo perso e l’aumento dei crediti nei conti della Confederazione per i provvedimenti esistenti sulla base di altri atti normativi speciali. A medio termine, è ipotizzabile anche una mobilitazione di mezzi privati mediante un’adeguata copertura dei rischi, al fine di ottenere un effetto leva. Ciò significa che gli strumenti del Fondo per il clima dovranno essere ulteriormente sviluppati e, all’occorrenza, l’ordinanza sul CO2 dovrà essere opportunamente adeguata.

Per la riduzione delle emissioni di gas serra sono disponibili a medio termine poco meno di 1000 milioni di franchi all’anno. Di questi, al massimo 450 milioni provengono dalla tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili. A causa della situazione dettata dal Coronavirus, è difficile stimare i proventi delle tasse sull’aviazione, a destinazione vincolata per il 49 per cento. L’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) prevede che i movimenti aerei raggiungeranno nuovamente il livello del 2019 non prima del 2024. Sulla base dei movimenti aerei del 2019 saranno a disposizione 500-600 milioni di franchi l’anno a destinazione vincolata. Per motivi costituzionali, i provvedimenti volti a evitare danni non possono essere finanziati con le tasse di incentivazione; essi sono pertanto sovvenzionati mediante le prestazioni sostitutive e i proventi delle aste. Per quanto riguarda le prestazioni sostitutive, il mancato raggiungimento degli obiettivi per gli importatori di veicoli potrebbe comportare, nei prossimi anni, entrate dell’ordine di qualche centinaio di milioni, che confluiranno in ragione di un mezzo nel Fondo per il clima. Non si prevedono altre prestazioni sostitutive. I proventi delle aste dovrebbero ammontare a circa 15 milioni di franchi all’anno.

Per attuare il Fondo per il clima e i singoli strumenti di promozione saranno sfruttati in modo ottimale le competenze specialistiche esistenti in seno all’Amministrazione. Per i richiedenti sarà istituito uno «sportello unico».

2.10.2 Programma Edifici

Dal 2010 esiste il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni, alimentato dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 e da mezzi dei Cantoni. Il programma rimarrà praticamente invariato. La Confederazione sostiene con contributi globali diversi provvedimenti cantonali di promozione come, ad esempio, l’isolamento energetico di tetti e facciate, il risanamento energetico secondo